Cassazione Civile, Ordinanza n. 03734/2023 del 08/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un istituto di credito aveva chiesto il rimborso parziale dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2002, sostenendo di aver applicato aliquote regionali più elevate di quelle dovute. In via principale assumeva che per le banche dovesse valere l'aliquota speciale statale del 4,75% prevista per il 2002; in subordine riteneva comunque applicabile l'aliquota del 5,25% e non quella del 5,75% corrisposta in alcune regioni. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che le regioni potessero aumentare di un punto solo l'aliquota base e non quella speciale bancaria, e che pertanto fosse dovuto il rimborso dell'eccedenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle leggi regionali e dell'art. 134 Cost., sostenendo che la CTR avesse sostituito la propria valutazione alla questione di costituzionalità anziché rimetterla alla Consulta; 2) violazione della normativa statale sulla sospensione degli aumenti IRAP, deducendo che gli incrementi regionali erano anteriori al termine di efficacia della sospensione; 3) omessa considerazione della successiva sanatoria statale delle disposizioni regionali, che avrebbe reso legittimi gli aumenti e quindi infondato il rimborso; 4) in via subordinata, erronea disapplicazione della legge regionale lombarda, poi dichiarata incostituzionale, nonostante le norme statali di salvezza e sanatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondati tutti i motivi perché, per l'IRAP dovuta dagli istituti di credito nell'anno 2002, l'aliquota speciale del 4,75% era fissata direttamente dalla disciplina statale e non era suscettibile di incremento regionale. Di conseguenza, le norme regionali invocate dal Fisco, così come le sospensioni e le sanatorie successive, erano irrilevanti per il settore bancario, essendo riferibili solo alle aliquote generali o ai settori nei quali la Regione avesse effettivamente il potere di modulare l'imposta. La Corte ha anche osservato che non era necessario sollevare questione di costituzionalità, essendo possibile un'interpretazione conforme che escludeva l'incidenza delle leggi regionali sull'aliquota bancaria. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 134 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di investire la Corte costituzionale, ma la Cassazione ha escluso che fosse necessario in presenza di un'interpretazione costituzionalmente conforme.
art. 16 d.lgs. n. 446/1997
Consente alle Regioni di variare entro il limite di un punto percentuale l'aliquota base IRAP, ma il ragionamento della Corte evidenzia che tale facoltà concerne la disciplina generale e non si estende automaticamente alla speciale aliquota bancaria.
art. 45 d.lgs. n. 446/1997
Prevede per banche e intermediari finanziari un'aliquota speciale unitaria per l'anno 2002, fissata nel 4,75%, che resta ferma indipendentemente dalle variazioni regionali.
art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 289/2002
La sospensione degli aumenti IRAP deliberati dalle Regioni successivamente al 29 settembre 2002 è stata ritenuta riferibile solo alle aliquote regionalmente modulabili e non alla speciale aliquota bancaria.
art. 2, commi 21 e 22, l. n. 350/2003
Richiamati come norme di sanatoria, ma ritenuti irrilevanti rispetto all'aliquota speciale bancaria, perché operanti nel perimetro delle aliquote suscettibili di intervento regionale.
art. 1, comma 61, l. n. 311/2004
Ulteriore norma di salvezza/sanatoria richiamata dal ricorrente, ma esclusa dal perimetro applicativo della disciplina bancaria speciale.
art. 38 d.lgs. n. 602/1973
La CTR aveva escluso la necessità di tale procedimento per il rimborso, qualificando le somme come indebitamente versate; sul punto la Cassazione non ha fondato la decisione ma non ha sovvertito l'impostazione di merito.
art. 5, primo comma, l.r. Lazio n. 34/2001
Norma regionale invocata dal ricorrente per sostenere la legittimità dell'aumento, ritenuta inidonea a incidere sull'aliquota bancaria speciale.
art. 1, comma sesto, l.r. Marche n. 35/2001
Norma regionale invocata dal ricorrente, ma considerata inconferente rispetto alla aliquota bancaria fissata dallo Stato.
art. 7, primo comma, l.r. Sicilia n. 2/2002
Norma regionale invocata dal ricorrente, ma non idonea a modificare l'aliquota speciale IRAP per le banche.
art. 1, comma quinto, l.r. Lombardia n. 27/2001
Richiamata nel quarto motivo come disposizione poi dichiarata incostituzionale, ma la Corte ha ritenuto comunque estranea al regime dell'aliquota speciale bancaria per il 2002.
sentenza Corte cost. n. 177/2014
Richiamata dal ricorrente per la declaratoria di incostituzionalità di una legge regionale lombarda; la Cassazione rileva che la questione è comunque superata dalla disciplina statale speciale sull'aliquota bancaria.
sentenza Corte cost. n. 128/2019
Richiamata dalla Corte come conferma del venir meno delle analoghe disposizioni regionali in materia di IRAP.
Massime di principio
- In tema di IRAP per l'anno 2002, l'aliquota speciale prevista per banche e intermediari finanziari è quella fissata direttamente dalla norma statale e non è alterabile dalle Regioni mediante le ordinarie facoltà di variazione dell'aliquota.
- Le norme regionali che prevedono aumenti dell'IRAP e le successive discipline di sospensione o sanatoria operano solo rispetto alle aliquote che la Regione ha effettivamente il potere di modulare; non possono incidere su un'aliquota speciale statale uniforme.
- Quando la controversia può essere risolta mediante interpretazione sistematica e costituzionalmente conforme, non è necessario sollevare questione di legittimità costituzionale della legge regionale.
- La sospensione degli aumenti IRAP deliberati dalle Regioni e le successive sanatorie non si estendono automaticamente a settori per i quali il legislatore statale abbia già previsto un'aliquota speciale univoca e non derogabile regionalmente.
- Ai fini del rimborso dell'IRAP versata in eccesso rispetto all'aliquota speciale statale, rileva l'effettiva debenza dell'imposta in base alla disciplina sostanziale applicabile, non la mera esistenza di una deliberazione regionale di aumento.
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