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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03730/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da vari avvisi di accertamento emessi dall'ente locale per ottenere il pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione di fatto di suolo pubblico mediante impianti pubblicitari, con relative sanzioni e maggiorazione. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto dell'ente a riscuotere le somme. In appello la società aveva chiesto l'annullamento degli avvisi e l'accertamento negativo del credito, ma la Corte territoriale aveva respinto l'impugnazione ritenendo, tra l'altro, corretta la quantificazione del canone su base annuale, l'infondatezza della prescrizione, l'insussistenza di esenzioni e l'irrilevanza del giudicato esterno invocato. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello posto a suo carico l'onere di provare l'esito delle impugnazioni dei verbali di accertamento, senza considerare l'eccezione di omessa notifica dei verbali e il mancato deposito documentale dell'ente; 2) violazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/1997 e 132 c.p.c. e vizio motivazionale, per avere ritenuto tempestiva la domanda dell'ente di rideterminazione dell'indennità, nonostante la dedotta tardività della comparsa di costituzione in primo grado; 3) violazione del d.lgs. n. 446/1997, per avere affermato che il calcolo dell'indennità per occupazione abusiva dovesse essere fatto sull'intero anno e non sul periodo effettivo di occupazione; 4) violazione degli artt. 62 d.lgs. n. 446/1997 e 132 c.p.c., per avere escluso la prescrizione delle somme richieste per il periodo 1.1-27.4.2001; 5) violazione delle norme regolamentari comunali, per non avere riconosciuto l'esenzione dal canone per impianti di dimensioni inferiori a 0,50 mq; 6) violazione del giudicato esterno, per non avere considerato precedenti decisioni tra le stesse parti che avrebbero escluso il calcolo annuale e la debenza delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi e il sesto, ha dichiarato inammissibile il quinto, ha ritenuto assorbito il quarto e ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La ragione decisiva dell'accoglimento è stata l'erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto che l'indennità per occupazione abusiva potesse essere determinata automaticamente su base annuale, senza verificare la durata effettiva dell'occupazione e il carattere stabile o precario dell'impianto. La Corte ha affermato che, pur in presenza di occupazione abusiva qualificata come permanente, resta necessario accertare la data di inizio e la durata dell'illecito, alla luce della disciplina primaria e regolamentare che collega il canone alla durata dell'occupazione.

Norme richiamate

  • artt. 345 e 112 c.p.c.

    richiamati per la censura sulla dedotta violazione del divieto di domande nuove e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte li reputa non violati nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte afferma che la ricorrente non poteva pretendere di trasferire integralmente sull'ente la prova dell'esito delle impugnazioni, dovendo invece provare i fatti costitutivi del proprio diritto azionato in opposizione.

  • art. 167 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente per la tardività della domanda dell'ente; la Corte conferma invece la tempestività della costituzione del convenuto in primo grado in relazione al termine di comparizione.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio motivazionale; la Corte esclude che la sentenza d'appello fosse carente o contraddittoria sul punto della tempestività e, invece, censura la motivazione sul criterio annuale di calcolo dell'indennità.

  • artt. 62 e 63 d.lgs. n. 446/1997

    costituiscono la base normativa della disciplina dell'occupazione di spazi e aree pubbliche; la Corte afferma che il canone/indennità va determinato secondo tariffa e con riferimento alla durata dell'occupazione, e che per le occupazioni abusive occorre considerare la natura permanente o temporanea dell'illecito.

  • art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis), d.lgs. n. 446/1997

    richiamato per l'indennità maggiorata e per la sanzione connessa; la Corte precisa che la maggiorazione opera rispetto a occupazioni abusive permanenti e non elimina il necessario accertamento della durata effettiva dell'occupazione.

  • art. 23 Cost.

    la Corte esclude la violazione della riserva di legge, ritenendo che la pretesa dell'ente non integri una sanzione duplicativa ma il corrispettivo per l'uso esclusivo di bene pubblico.

  • L. n. 689/1981, art. 18

    richiamata dalla ricorrente per dedurre un preteso annullamento tacito per silenzio dell'ente; la Corte ne esclude l'applicabilità come meccanismo di 'silenzio-annullamento'.

  • L. n. 742/1969

    richiamata per il computo del termine di costituzione durante la sospensione feriale; la Corte conferma il principio del conteggio a ritroso con interruzione nel periodo feriale.

  • D.L. n. 203/2005, art. 3-bis, comma 1, lett. b), conv. in L. n. 248/2005

    richiamato nel passaggio sulla giurisdizione competente per contestare l'avviso di liquidazione relativo al canone per occupazione abusiva.

  • delibera comunale n. 339/98

    richiamata come fonte regolamentare in tema di quantificazione del canone e delle esenzioni; la Corte rileva che la censura sul punto non coglie la ratio della decisione impugnata.

  • art. 27 del Regolamento comunale

    richiamato per la determinazione del canone e il rinvio alla durata della concessione/occupazione; la Corte evidenzia che proprio tale norma conferma la necessità di rapportare il canone alla durata effettiva dell'occupazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'occupazione abusiva di suolo pubblico, la quantificazione dell'indennità non può essere operata in via automatica su base annuale senza verificare la durata effettiva dell'occupazione e il carattere stabile o temporaneo dell'installazione.
  • Il rinvio della disciplina secondaria al canone di concessione non esonera dall'accertare il fatto illecito nei suoi elementi costitutivi, compresa la data di inizio dell'occupazione e la sua durata, perché il ristoro è collegato a un comportamento illecito che produce effetti dal momento in cui è provato.
  • L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato grava sulla parte che chiede l'accertamento negativo del credito, non potendo essa limitarsi a dedurre l'omessa notifica dei verbali senza provare gli elementi posti a fondamento della propria pretesa processuale.
  • Il giudicato esterno rileva solo se vi è piena identità di parti, causa petendi e petitum; inoltre non vincola il giudice nell'interpretazione astratta delle norme, ma solo sul bene della vita concretamente dedotto in giudizio.
  • La disciplina dell'occupazione abusiva di spazi pubblici non integra una duplicazione sanzionatoria rispetto al verbale d'infrazione, quando la richiesta dell'ente abbia natura di corrispettivo/indennità per l'uso esclusivo del bene pubblico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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