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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03732/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione un importo di un milione di euro, qualificandolo non come parte del corrispettivo di cessione di quote societarie, ma come compenso per obblighi di fare/non fare/promettere, in particolare per l’impegno a dimettersi da una carica sociale e a non svolgere attività concorrenziale per tre anni, con conseguente qualificazione del reddito come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/1986 e irrogazione di sanzioni per omessa indicazione in dichiarazione per l’anno 2004. Il contribuente aveva sostenuto che la somma fosse già ricompresa nel corrispettivo della complessa operazione di cessione societaria e che, comunque, il quadro negoziale fosse tale da escluderne l’autonoma imponibilità; in subordine era stata chiesta la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La CTR aveva confermato la pretesa impositiva ma aveva annullato le sanzioni richiamando una presunta scarsa chiarezza della disciplina. In cassazione l’Agenzia ha censurato solo il capo relativo alle sanzioni, deducendo violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, l. n. 212/2000, perché la CTR avrebbe fatto leva su una valutazione soggettiva di possibile confusione interpretativa del contribuente, mentre l’esimente richiede un’incertezza normativa oggettiva, valutabile secondo parametri oggettivi e sulla base di contrasti giurisprudenziali o di un’effettiva ambiguità della disciplina.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che aveva annullato le sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando anche la domanda originaria del contribuente di disapplicazione delle sanzioni. Ha inoltre compensato le spese del merito e non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    "violazione e falsa applicazione"

    È stata la norma processuale posta a base del motivo di ricorso per denunciare l’erronea applicazione della disciplina sull’esimente delle sanzioni tributarie.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come disposizione violata in tema di incertezza normativa e disapplicazione delle sanzioni.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente quale parametro normativo dell’esimente per obiettiva incertezza normativa.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212/2000

    Interpretato nel senso che l’esonero da sanzione presuppone un’incertezza normativa oggettiva, non una mera difficoltà soggettiva del contribuente.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla Corte come base della causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa in materia tributaria.

  • art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/1986

    La somma contestata è stata qualificata dall’Ufficio come reddito diverso rientrante in tale disposizione.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa richiede un’incertezza oggettiva e inevitabile sul contenuto, sull’oggetto o sui destinatari della norma, non una mera difficoltà interpretativa soggettiva del singolo contribuente.
  • La valutazione dell’incertezza normativa va compiuta con riferimento a criteri oggettivi e alla ragionevolezza delle interpretazioni possibili, spettando al giudice tributario accertarne la ricorrenza.
  • La sola divergenza tra l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria e quella prospettata dal contribuente o dalla sua categoria non basta a integrare l’esimente; occorrono elementi di vera ambiguità normativa, spesso riscontrabili in contrasti giurisprudenziali.
  • L’onere di allegare e dimostrare gli elementi di obiettiva confusione normativa grava sul contribuente che invochi la disapplicazione delle sanzioni.
  • Se il giudice di merito fonda l’annullamento delle sanzioni su una valutazione equitativa o probabilistica della possibile confusione interpretativa, senza verificare l’effettiva incertezza oggettiva della disciplina, la decisione è censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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