Cassazione Civile, Ordinanza n. 25235/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un'istanza presentata da una società, operante nell'approvvigionamento e vendita di gas, con cui si chiedeva all'Ufficio doganale la compensazione di un credito da accise maturato con la dichiarazione di consumo per l'anno 2014 con somme già iscritte a ruolo per pregresse accise non pagate. L'Amministrazione non rispondeva e si formava silenzio-rifiuto. La società impugnava il diniego davanti al giudice tributario e otteneva in primo grado una pronuncia favorevole, poi confermata in appello, nella quale si riteneva che il credito da accise avesse natura "revolving" e che il termine biennale di decadenza per il rimborso decorresse dall'ultima dichiarazione di consumo del 2015, non da quella del 2014. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme processuali e del TUA per avere i giudici di merito ritenuto ammissibile un ricorso che, a fronte di un'istanza amministrativa di sola compensazione, introduceva in giudizio una domanda di rimborso, con conseguente mutamento del petitum; 2) violazione dell'art. 14 TUA e dell'art. 2966 c.c., sostenendo che la richiesta di compensazione non poteva valere come istanza idonea a impedire la decadenza per il rimborso; 3) violazione dell'art. 14 TUA, assumendo che, in ogni caso, il credito relativo al 2014 non era stato riportato nella dichiarazione successiva e che l'istanza del 31 marzo 2017 era tardiva. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, affermando che nel sistema delle accise il credito si rinnova fino alla chiusura del rapporto tributario, ma prima di tale momento non è proponibile il rimborso; inoltre, la richiesta di compensazione non può essere riqualificata ex post come domanda di rimborso, perché il silenzio-rifiuto si era formato su un'istanza diversa e la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della CTR Piemonte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e la condanna della contribuente alle spese del giudizio di legittimità. La ratio decisiva è stata duplice: da un lato, l'istanza amministrativa era un'istanza di compensazione e non di rimborso, sicché il ricorso proposto contro il silenzio-rifiuto non poteva essere trasformato in una domanda diversa; dall'altro, nel settore delle accise il rimborso del credito è proponibile solo dopo la cessazione del rapporto tributario e nel rispetto del termine biennale decorrente dall'ultima dichiarazione di consumo, non essendo consentita una compensazione generale al di fuori delle ipotesi previste dalla disciplina speciale.
Norme richiamate
art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma processuale invocata per censurare l'ammissibilità del ricorso introduttivo, in relazione al contenuto della domanda proposta in giudizio.
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per sostenere che l'impugnazione avesse ad oggetto un diniego diverso da quello effettivamente formato sull'istanza amministrativa di compensazione.
la Corte lo considera norma che disciplina il rimborso delle accise e il relativo termine biennale di decadenza, decorrente dalla definitiva chiusura del rapporto tributario e dall'ultima dichiarazione di consumo.
richiamato quale disposizione che prevede il meccanismo di detrazione delle eccedenze dai successivi versamenti di acconto, consentendo solo una compensazione interna alla specifica gestione.
richiamato insieme all'art. 26 TUA per il medesimo regime delle accise e per la regola della detrazione/riporto dell'eccedenza fino alla cessazione del rapporto.
invocato nei motivi di appello per contestare il preteso superamento del limite della domanda da parte del giudice di merito.
richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'istanza impropriamente qualificata non fosse idonea a impedire la decadenza.
art. 8, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per ribadire che la compensazione in materia tributaria è ammessa solo nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti attuativi, non in via generale.
richiamato quale fonte della definizione agevolata cui la contribuente aveva aderito, determinando l'estinzione del debito iscritto a ruolo.
D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 6, comma 3
richiamato nella motivazione per l'ipotesi del trasferimento contabile del credito tra posizioni diverse, distinta dal rimborso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità per le censure di violazione di legge dedotte con il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di accise, il credito derivante da versamenti eccedenti si riporta di anno in anno secondo il meccanismo speciale previsto dalla disciplina di settore e diviene rimborabile solo quando il rapporto tributario si è definitivamente chiuso con l'ultima dichiarazione di consumo.
- Nel sistema delle accise il rimborso e la compensazione non sono fungibili: l'istanza amministrativa di compensazione non può essere riqualificata ex post come istanza di rimborso, né il silenzio-rifiuto formatosi su una domanda di compensazione può legittimare un'impugnazione avente ad oggetto un diniego di rimborso mai richiesto.
- La compensazione in materia tributaria è istituto a disciplina legale chiusa e può operare solo nei casi espressamente previsti; non è ammessa una compensazione generalizzata tra crediti da accise e debiti iscritti a ruolo se la normativa di settore non la contempla.
- Il termine biennale per chiedere il rimborso delle accise decorre, non dalla prima maturazione del credito, ma dall'ultima e definitiva dichiarazione di consumo che cristallizza il rapporto debito/credito e rende l'eccedenza qualificabile come indebito oggettivo.
- Quando il giudice di merito accoglie una domanda riqualificandola in modo incompatibile con il contenuto dell'istanza amministrativa che ha dato origine al silenzio-rifiuto, viola la struttura impugnatoria del processo tributario e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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