Sentenza del 31/07/2018 n. 20244 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava le sentenze della CTR del Piemonte che avevano annullato gli avvisi di accertamento relativi al 2002. I rilievi riguardavano, da un lato, la rettifica del reddito della società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci e, dall’altro, il trattamento IVA, IRPEF e IRAP dei rapporti tra il Consorzio M. e le imprese consorziate. L’Agenzia denunciava soprattutto la mancata partecipazione al processo della società e di tutti i soci, nonché ulteriori errori nell’interpretazione della disciplina dei consorzi, nella ricostruzione presuntiva dei ricavi e nella motivazione delle sentenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e ha accolto il primo motivo, rilevando d’ufficio la nullità dei giudizi per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati: società e soci. Nelle controversie fiscali fondate su un accertamento unitario del reddito di una società di persone, tutti i soci e la società sono litisconsorti necessari, salvo questioni esclusivamente personali. Sono state quindi dichiarate nulle le sentenze della CTR, quelle della CTP e tutti gli atti processuali successivi alla costituzione in giudizio, con rinvio alla CTP di Torino, in diversa composizione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti; la CTP dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Litisconsorzio necessario
Quando la decisione riguarda necessariamente una pluralità di soggetti, tutti devono partecipare al medesimo processo; la mancata partecipazione determina la nullità del giudizio.
Art. 111 Cost.
È richiamato in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio tra tutti i soggetti coinvolti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Nel processo tributario impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, come la società di persone e tutti i suoi soci quando l’accertamento è unitario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
Consente la riunione dei procedimenti connessi, quale strumento alternativo o correttivo rispetto alla trattazione separata di controversie collegate.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Il reddito delle società di persone è imputato ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. Tale meccanismo fonda l’unitarietà dell’accertamento.
Consente la riunione di cause connesse per oggetto o per titolo, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto necessaria la rinnovazione dei giudizi per ricostituire correttamente il contraddittorio.
Consente alla Corte di cassazione di dichiarare la nullità del processo quando esso non poteva essere proseguito per un vizio radicale, come la mancata partecipazione dei litisconsorti necessari.
È la disposizione processuale sulla quale l’Agenzia ha fondato i motivi di ricorso per cassazione, relativi a nullità processuali, violazione di legge e vizio di motivazione.
Sono stati invocati dall’Agenzia per sostenere la propria interpretazione della natura e del funzionamento del consorzio, ma tali questioni non sono state esaminate nel merito per effetto dell’accoglimento della censura processuale.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21, 54 e 55
Riguardano gli obblighi di fatturazione e i poteri di accertamento IVA; le relative censure sono rimaste assorbite dalla declaratoria di nullità dei giudizi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
È stato richiamato in relazione all’accertamento parziale ai fini delle imposte sui redditi, ma la Corte non ha esaminato nel merito la sua applicazione.
Massime di principio
- Quando l’accertamento fiscale riguarda una società di persone e determina automaticamente il reddito imputabile ai soci, la controversia è normalmente inscindibile: devono partecipare allo stesso processo la società e tutti i soci, salvo contestazioni riguardanti esclusivamente la posizione personale di uno di essi.
- La trattazione separata di ricorsi autonomamente proposti dalla società e dai soci non elimina il litisconsorzio necessario. La riunione o il coordinamento informale dei procedimenti è sufficiente solo in casi eccezionali, quando garantisca effettivamente l’unitarietà del giudizio e impedisca il rischio di decisioni contrastanti.
- La mancata integrazione del contraddittorio è un vizio radicale, rilevabile anche d’ufficio in ogni fase e grado del processo, e può comportare la nullità delle sentenze e degli atti successivi alla costituzione in giudizio.
- In presenza di tale vizio processuale, il giudice non deve esaminare le questioni sostanziali, come la natura commerciale del consorzio, la correttezza delle fatture o la validità delle presunzioni fiscali: tali questioni saranno valutate dal giudice di rinvio dopo la corretta partecipazione di tutte le parti necessarie.
- Per evitare la nullità, il ricorrente o il giudice devono verificare fin dall’inizio se l’accertamento societario e quello dei soci dipendano dai medesimi elementi comuni; in caso affermativo, occorre chiedere o disporre l’integrazione del contraddittorio oppure la riunione dei procedimenti.
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