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Sentenza

Sentenza del 31/07/2018 n. 2029 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Indagini finanziarie - movimentazioni sul conto corrente - natura reddituale - è presunta - reddito diverso - è tale - copertura del cd. "scudo fiscale" - prova della fonte estera delle somme - spetta al contribuente - omessa prova - copertura del cd. "scudo" - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione del contribuente non è stata accolta. In assenza della prova della provenienza estera delle somme e della loro effettiva inclusione nell'ambito applicativo dello "scudo fiscale", la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie è rimasta operativa. Di conseguenza, la copertura dello scudo non è stata riconosciuta e le somme hanno potuto essere considerate rilevanti ai fini dell'accertamento del reddito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione aveva considerato le significative somme accreditate sui conti correnti come aventi natura reddituale, qualificandole come redditi diversi. Il contribuente sosteneva che tali somme fossero coperte dallo "scudo fiscale" e, pertanto, non potessero essere utilizzate ai fini dell'accertamento. Tuttavia, spettava al contribuente dimostrare l'effettiva provenienza estera delle somme e la loro concreta inclusione nella misura di emersione o condono invocata.

Norme richiamate

  • Disciplina delle indagini finanziarie e delle presunzioni derivanti dai movimenti bancari

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere poste a base dell'accertamento fiscale; il contribuente deve fornire una spiegazione analitica e documentata della loro natura non reddituale.

  • Disciplina del cosiddetto "scudo fiscale"

    La regolarizzazione o emersione di attività estere non opera automaticamente per qualsiasi somma presente sui conti: il contribuente deve provare sia l'origine estera delle somme sia la loro effettiva ricomprensione nella misura condonistica.

Massime di principio

  • In presenza di rilevanti movimentazioni bancarie, il contribuente deve dimostrare con documentazione specifica l'origine e la natura non reddituale delle somme; una spiegazione generica non è sufficiente.
  • L'invocazione dello "scudo fiscale" non determina automaticamente l'esclusione delle somme dall'accertamento: occorre provare il collegamento concreto tra le somme contestate e le attività estere regolarizzate.
  • Quando una misura agevolativa o condonistica presuppone determinati requisiti, l'onere di dimostrarne la sussistenza grava sul contribuente che intende beneficiarne.
  • La mancata prova della provenienza estera o dell'inclusione delle somme nella procedura di emersione consente all'Amministrazione di mantenere ferme le conseguenze fiscali derivanti dalle movimentazioni bancarie.

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