Sentenza del 31/07/2018 n. 5397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento - Termine di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 - Inosservanza - Possibilità - Stato di insolvenza e procedura di concordato preventivo - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento IRAP relativo al 2009, con cui erano stati recuperati a tassazione costi per 334.770,83 euro relativi a servizi di trasporto aereo fatturati da società lussemburghesi. Ha contestato, anzitutto, la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'avviso era stato emesso prima del decorso dei 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, senza che ricorressero validi motivi di urgenza. Nel merito, ha sostenuto l'inerenza dei costi all'attività d'impresa e ha contestato anche le sanzioni. L'Ufficio ha giustificato l'emissione anticipata dell'atto con la pendenza del concordato preventivo e con lo stato di insolvenza della società, che rendevano necessario acquisire tempestivamente un titolo per partecipare alla procedura e tutelare il credito erariale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la legittimità dell'avviso e delle sanzioni. Ha ritenuto sussistente una particolare e motivata urgenza, poiché il piano di concordato evidenziava lo stato di insolvenza e il rischio per il recupero del credito tributario. Ha inoltre confermato l'indeducibilità dei costi, rilevando che la documentazione non dimostrava alcuna finalità aziendale dei voli e che gli elementi acquisiti, comprese le dichiarazioni dei dipendenti e le tratte da e per Nizza, evidenziavano l'utilizzo degli aeromobili da parte del dominus della società e dei suoi familiari per esigenze personali. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.500 euro.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine dilatorio di 60 giorni è la regola, ma l'Ufficio può emettere anticipatamente l'atto quando dimostri e motivi concretamente una situazione eccezionale di urgenza. Nel caso esaminato, la pendenza del concordato preventivo e lo stato di insolvenza sono stati ritenuti sufficienti, perché rendevano necessario disporre rapidamente di un titolo per partecipare alla procedura e salvaguardare il credito erariale.
Massime di principio
- L'emissione dell'avviso prima dei 60 giorni dalla consegna del PVC non comporta automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se l'Ufficio abbia indicato una ragione specifica, concreta e documentata di particolare urgenza.
- La pendenza di una procedura concorsuale, soprattutto se il piano evidenzia uno stato di insolvenza e un rischio concreto per il recupero del credito fiscale, può giustificare l'emissione anticipata dell'accertamento.
- La motivazione dell'urgenza deve essere collegata alle circostanze del caso concreto; non è sufficiente un richiamo generico alla necessità di recuperare le imposte.
- Per dedurre un costo, il contribuente deve dimostrarne l'inerenza all'attività d'impresa. La sola esistenza di fatture e pagamenti non prova che la prestazione sia stata utilizzata per finalità aziendali.
- Quando elementi documentali, testimonianze o altri riscontri dimostrano l'utilizzo personale di beni o servizi da parte dell'imprenditore o dei suoi familiari, i relativi costi possono essere considerati non inerenti e quindi indeducibili.
- La conferma dell'accertamento principale può comportare anche la conferma delle sanzioni, salvo specifiche ragioni autonome di illegittimità o di non colpevolezza.
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