Sentenza del 31/07/2018 n. 5413 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Metodo induttivo - Commerciante - Rimanenze di magazzino - Percentuale di ricarico - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché l'applicazione automatica della percentuale di ricarico alle rimanenze non teneva conto delle specifiche caratteristiche qualitative e commerciali dei beni invenduti. La presunzione utilizzata dall'Amministrazione è stata quindi considerata non attendibile e non sufficiente a fondare la rettifica del reddito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'accertamento induttivo fondato sull'applicazione di una percentuale di ricarico alle rimanenze di magazzino. Secondo il contribuente, il metodo presuntivo non considerava che parte della merce era ormai vecchia e qualitativamente scadente, circostanza idonea a ridurne il valore e il margine di vendita rispetto alla merce ordinaria.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 39
La norma disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi, compreso il ricorso a metodi induttivi o presuntivi. Le presunzioni devono tuttavia risultare concretamente attendibili e adeguate alle caratteristiche dell'attività e della merce considerata; non è legittimo applicare automaticamente una percentuale di ricarico senza valutare l'obsolescenza o il deterioramento qualitativo delle rimanenze.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo basato su percentuali di ricarico non è automaticamente legittimo: l'Amministrazione deve dimostrare che la percentuale sia coerente con la concreta situazione dell'impresa.
- Le rimanenze di magazzino devono essere valutate considerando età, qualità, stato di conservazione, obsolescenza e possibilità effettiva di vendita.
- Una percentuale di ricarico riferita alla merce ordinaria non può essere applicata indistintamente a beni vecchi, deteriorati o qualitativamente inferiori.
- Il contribuente può contestare l'accertamento fornendo elementi specifici che dimostrino l'inaffidabilità della percentuale utilizzata, come svalutazioni, invenduto, deprezzamento o vendite sottocosto.
- La presunzione fiscale deve essere motivata e individualizzata: dati medi o astratti non sono sufficienti quando esistono circostanze concrete che incidono sui margini commerciali.
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