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Sentenza

Sentenza del 31/07/2018 n. 20233 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un atto di contestazione di sanzioni per la mancata regolarizzazione di un'operazione connessa al finanziamento dell'acquisto, da parte di un soggetto terzo, di un immobile all'asta. Il contratto prevedeva in favore di FD un'opzione per la successiva gestione dell'immobile. La CTR aveva qualificato l'operazione come semplice finanziamento, ritenendola esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972, anche perché il prestito era stato rimborsato in parte mediante pagamento e in parte tramite accollo da parte di un socio della società finanziata. L'Ufficio ha contestato tale qualificazione, sostenendo che l'obbligo contrattuale di permettere l'esercizio dell'opzione costituisse una prestazione di servizi imponibile IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Ufficio, ritenendo non apparente la motivazione della CTR, ha accolto il secondo motivo per violazione degli artt. 3, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972 e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originariamente proposto da FD contro l'atto di contestazione. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre FD è stata condannata a rimborsare all'Ufficio le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 18.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, commi 2 e 3

    Tutto ciò che ha ad oggetto un fare o un non fare o un permettere costituisce operazione imponibile ai sensi dell'art. 3.

    La prestazione di servizi rilevante ai fini IVA comprende anche un obbligo di non fare o di permettere, purché inserito in un rapporto sinallagmatico e collegato a un corrispettivo. Non è necessario che vi sia un consumo materiale del servizio.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 1

    Operazioni relative a prestiti e finanziamenti.

    La disposizione prevede l'esenzione IVA per le operazioni finanziarie qualificabili effettivamente come prestiti o finanziamenti. Nel caso esaminato, tuttavia, la Corte ha ritenuto prevalente la componente di prestazione consistente nel permettere l'esercizio di un'opzione, collegata a un corrispettivo.

  • Direttiva 77/388/CEE, art. 6

    La nozione unionale di prestazione di servizi è alternativa alla cessione di beni e non richiede necessariamente un consumo. Può comprendere anche obblighi di fare, non fare o permettere.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza per vizio della motivazione.

    Il motivo è stato respinto perché la CTR aveva comunque illustrato, seppur sinteticamente, le ragioni per cui riteneva l'operazione un finanziamento; pertanto la motivazione non era meramente apparente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il motivo è stato accolto perché la CTR aveva erroneamente qualificato l'operazione come finanziamento esente, omettendo di considerare che l'obbligo contrattuale di permettere l'esercizio dell'opzione poteva costituire una prestazione di servizi imponibile IVA.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la qualificazione dell'operazione dipende dalla sostanza economica e dagli obblighi contrattuali effettivamente assunti, non soltanto dal nome attribuito dalle parti al contratto.
  • Un contratto che prevede, dietro corrispettivo, l'obbligo di consentire o mantenere una determinata facoltà può integrare una prestazione di servizi imponibile IVA, anche se non comporta un'attività materiale o un consumo.
  • L'esenzione prevista per prestiti e finanziamenti opera solo quando l'operazione è realmente e prevalentemente finanziaria; la presenza di ulteriori obblighi autonomi, come la concessione di un'opzione, può comportare l'imponibilità della relativa prestazione.
  • Il rimborso del capitale, anche se effettuato in parte tramite accollo, non è necessariamente decisivo per qualificare l'intera operazione come finanziamento: occorre esaminare anche le prestazioni accessorie e il corrispettivo complessivo.
  • Per contestare validamente una sentenza per motivazione apparente non basta che la motivazione sia sintetica: è necessario che manchi del tutto l'indicazione del percorso logico seguito dal giudice.

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