Cassazione Civile, Ordinanza n. 28060/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato agli eredi di un socio un avviso di accertamento IRPEF 2008, fondato su un maggior reddito di partecipazione della società di persone di cui il de cuius era socio, chiedendo il pagamento di imposte e addizionali. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'omessa pronuncia della CTR sulla mancanza di allegazione dell'avviso societario, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, derivante dalla mancata notifica e/o riproduzione nei contenuti essenziali dell'accertamento emesso verso la società, e l'erroneità della pretesa nei confronti degli eredi in assenza di una successione nel debito della società cancellata. In cassazione hanno articolato tre motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di motivazione; violazione dell'art. 2495 c.c. e ancora dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per indebita imputazione del debito ai successori del socio e per carenza motivazionale dell'atto.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio in un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci. Ha affermato che l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società di persone e dei soci impone che il giudizio promosso anche da un solo socio coinvolga inscindibilmente tutti i litisconsorti necessari, salvo questioni personali. Poiché il processo si è svolto senza la partecipazione della società e/o di tutti i soci necessari, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato come parametro dell'omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata allegazione dell'avviso societario.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dai ricorrenti per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento al socio in assenza dell'atto presupposto societario.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la dedotta nullità dell'avviso per difetto di motivazione.
richiamato per contestare che gli eredi del socio potessero essere destinatari di una pretesa riferita al debito della società cancellata.
art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
interpretato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio quando ricorre un litisconsorzio necessario nel processo tributario.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale base dell'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e dell'imputazione automatica ai soci.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel contesto della disciplina dell'accertamento tributario dei redditi di società di persone e soci.
art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme alle altre norme sul processo tributario nella questione del litisconsorzio necessario.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali.
- Se il giudizio tributario si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il vizio processuale attiene al litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
- L'imputazione ai soci dei redditi della società di persone opera in via automatica e proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli utili stessi.
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