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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28060/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato agli eredi di un socio un avviso di accertamento IRPEF 2008, fondato su un maggior reddito di partecipazione della società di persone di cui il de cuius era socio, chiedendo il pagamento di imposte e addizionali. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'omessa pronuncia della CTR sulla mancanza di allegazione dell'avviso societario, la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, derivante dalla mancata notifica e/o riproduzione nei contenuti essenziali dell'accertamento emesso verso la società, e l'erroneità della pretesa nei confronti degli eredi in assenza di una successione nel debito della società cancellata. In cassazione hanno articolato tre motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per difetto di motivazione; violazione dell'art. 2495 c.c. e ancora dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per indebita imputazione del debito ai successori del socio e per carenza motivazionale dell'atto.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio in un'ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra società di persone e soci. Ha affermato che l'unitarietà dell'accertamento dei redditi della società di persone e dei soci impone che il giudizio promosso anche da un solo socio coinvolga inscindibilmente tutti i litisconsorti necessari, salvo questioni personali. Poiché il processo si è svolto senza la partecipazione della società e/o di tutti i soci necessari, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta affinché provveda all'integrazione del contraddittorio e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei redditi di una società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali.
  • Se il giudizio tributario si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, il processo è affetto da nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando il vizio processuale attiene al litisconsorzio necessario, la Corte di cassazione deve cassare la decisione impugnata e rinviare al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
  • L'imputazione ai soci dei redditi della società di persone opera in via automatica e proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli utili stessi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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