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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27974/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento, proposta da una società che aveva chiesto l'ammissione di un credito di euro 260.945,12 a titolo risarcitorio e per altre voci collegate a danni da infiltrazioni e a rapporti economici asseritamente intercorsi con la procedura. Il tribunale ha rigettato l'opposizione rilevando, tra l'altro, l'assenza del contratto di affitto di ramo d'azienda, la mancanza di prova della fonte contrattuale del credito, l'inopponibilità alla curatela della documentazione prodotta per difetto di data certa, l'inesistenza di un atto transattivo o di riconoscimento del debito, l'irrilevanza probatoria dell'ordinanza cautelare richiamata e il difetto di legittimazione passiva della curatela rispetto ai danni da infiltrazioni, poiché proprietaria dell'immobile risultava un terzo. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la fonte contrattuale e la sua qualità di affittuaria del ramo d'azienda potevano essere desunte aliunde e che il tribunale avrebbe omesso di valutare il materiale istruttorio; (2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2704 c.c., deducendo che la data certa dei documenti poteva ricavarsi anche da elementi probatori diversi dalle forme tipiche; (3) omesso esame di un fatto decisivo in relazione a una lettera raccomandata del 2.2.2011 che, secondo la ricorrente, integrava un riconoscimento del debito o un patto di compensazione; (4) omesso esame di fatti decisivi relativi a una seconda componente del credito risarcitorio per infiltrazioni successive al 2010, valorizzando un'ordinanza cautelare e gli accertamenti sullo stato dell'immobile; (5) omesso esame in tema di legittimazione passiva della curatela, assumendo che il provvedimento cautelare imponesse i lavori al locatore ai sensi degli artt. 1576-1577 c.c.; (6) omessa pronuncia ex artt. 112, 115, 116 c.p.c. sulle spese di lite liquidate in sede cautelare; (7) omessa pronuncia su ulteriori voci di credito per costi sostenuti dopo l'apertura della procedura concorsuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i primi cinque motivi mirassero, sotto le formule della violazione di legge o dell'omesso esame di fatto decisivo, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli atti di causa, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato, per il secondo motivo, anche un difetto di autosufficienza. Quanto ai motivi sesto e settimo, relativi all'omessa pronuncia su ulteriori domande o voci di credito, la Corte ha evidenziato la mancata specifica indicazione nel ricorso del contenuto delle domande, della loro localizzazione negli atti e della rituale proposizione in giudizio, con conseguente impossibilità per la Corte di svolgere una ricerca esplorativa nel fascicolo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ribadisce che i motivi ex n. 3 e n. 5 non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del fatto, mentre il n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non di meri elementi istruttori.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta, specificamente riportata nel ricorso e localizzata negli atti, non essendo consentita una ricerca esplorativa del fascicolo.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo esame del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio è inammissibile se, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento di merito delle prove.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa dei documenti non può essere oggetto di revisione fattuale in cassazione; la censura è inammissibile se non autosufficiente e se richiede una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • artt. 1576-1577 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai doveri del locatore; la Corte non affronta il merito della questione perché la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre, sotto il vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto, una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli atti di causa.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non il mancato esame di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La prova dell'esistenza e dell'opponibilità di un rapporto contrattuale può anche desumersi da elementi fattuali, ma tali elementi devono essere complessivamente idonei a ricostruire un quadro probatorio certo, specifico e temporalmente opponibile.
  • La censura sulla data certa dei documenti è inammissibile se si limita a sollecitare una diversa lettura delle prove o non indica in modo autosufficiente quali documenti forniscano tale dimostrazione.
  • La deduzione di omessa pronuncia richiede la precisa indicazione della domanda o eccezione non esaminata, della sua rituale proposizione e della sua collocazione negli atti, non potendo la Corte di cassazione procedere a una ricerca autonoma nel fascicolo.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta alle spese di lite e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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