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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27972/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al PREU per l'anno 2014, emesso in relazione ad apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro installati presso il locale della società ricorrente. I soci amministratori impugnavano l'atto sostenendo di non essere responsabili dell'illecito e contestando la pretesa solidale. La CTP e poi la CTR rigettavano i ricorsi. In cassazione la società articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269/2003, per avere la CTR ritenuto sussistente la responsabilità solidale del soggetto esercente il locale; 2) violazione dell'art. 2700 c.c., per non avere la CTR valorizzato il PVC della GdF che avrebbe attribuito le condotte al legale rappresentante di altra società, escludendo i ricorrenti; 3) nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché da un lato si individua un responsabile dell'illecito e dall'altro si afferma l'assenza di un oggettivo responsabile; 4) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella asserita confessione giudiziale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui il possessore dei locali risponde in solido per il PREU sulle giocate effettuate dopo il 1° gennaio 2007 e rilevando, in ogni caso, la responsabilità solidale dei ricorrenti. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il quarto motivo perché sollecitavano una rivalutazione delle prove in sede di legittimità; il quarto era inoltre inammissibile per la disciplina della doppia conforme e perché non riguardava un fatto storico, ma un'argomentazione difensiva. Il terzo motivo è stato rigettato perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente coerente e non contraddittoria. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. per avere il ricorso seguito una proposta di definizione accelerata poi confermata dal Collegio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'impugnazione dell'avviso di accertamento PREU. Inoltre ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia controricorrente e ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con ulteriore somma a favore della controparte e ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, richiamando la disciplina delle conseguenze della mancata adesione alla proposta di definizione accelerata del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269/2003

    prevede la responsabilità solidale del possessore dei locali in cui sono installati apparecchi da intrattenimento per il PREU evaso sulle giocate effettuate dopo il 1° gennaio 2007, quando ricorrono i presupposti individuati dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.

  • art. 110, comma 6, T.U.L.P.S.

    individua gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro oggetto della pretesa tributaria.

  • art. 2700 c.c.

    il PVC fa fede fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; la doglianza che mira a una diversa lettura del PVC non è accolta in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la censura per violazione di legge; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato perché la norma sul PREU è stata correttamente applicata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la dedotta nullità per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili è stata esclusa perché la motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta coerente nel suo complesso.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo è inammissibile se mira a rivalutare il merito o non concerne un fatto storico decisivo; inoltre, in presenza di doppia conforme, occorre indicare le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non sono specificate e confrontate le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio e per la successiva decisione del Collegio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    la Corte applica la responsabilità aggravata per la mancata adesione alla proposta di definizione accelerata poi confermata nella decisione finale, condannando la parte soccombente al pagamento di somme ulteriori.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato, anche se il testo fornito è tronco.

  • L. n. 296/2006

    ha introdotto la disciplina che rileva per la responsabilità solidale nel PREU a decorrere dal 1° gennaio 2007.

  • d.l. n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009

    richiamato solo per evidenziare un successivo intervento normativo sulla disciplina del PREU, non decisivo nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 269/2003

    è il decreto-legge di riferimento per il PREU, richiamato quale fonte normativa della pretesa tributaria.

Massime di principio

  • In materia di PREU sugli apparecchi da intrattenimento, il possessore o esercente dei locali risponde solidalmente del tributo evaso per le giocate effettuate dopo il 1° gennaio 2007, secondo la disciplina introdotta dall'art. 39-quater, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, come modificata.
  • La censura che pretenda in cassazione una nuova valutazione del contenuto di un PVC o di altri elementi probatori è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • In caso di "doppia conforme", il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificate e confrontate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo e non una mera argomentazione difensiva o una diversa lettura delle prove.
  • Il contrasto motivazionale rilevante ai fini della nullità della sentenza sussiste solo quando vi siano affermazioni realmente inconciliabili; non ricorre se la motivazione, letta integralmente, consente una ricostruzione logica e coerente del ragionamento decisorio.
  • La mancata adesione alla proposta di definizione accelerata del giudizio, quando la decisione finale la confermi, può giustificare la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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