Cassazione Civile, Ordinanza n. 27971/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava due avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2007 e 2010 nei confronti dei soci di una società cancellata dal registro delle imprese, a seguito di verifica della Guardia di Finanza che aveva rideterminato i redditi imponibili della società. Dopo un primo giudizio di legittimità concluso con cassazione e rinvio, il giudice del rinvio confermava la decisione di primo grado ritenendo legittima la pretesa tributaria verso il socio per effetto della cancellazione della società e della conseguente successione dei soci nei rapporti debitori sociali. Con il nuovo ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e del principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di legittimità, sostenendo che spettasse all'Ufficio provare la distribuzione dell'attivo di liquidazione quale presupposto dell'azione; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per asserita motivazione apparente o comunque insufficiente, perché la CTR avrebbe omesso di spiegare perché non aderire al principio di diritto della Corte di cassazione e perché non considerare la documentazione prodotta dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che, dopo la cancellazione della società, opera un fenomeno successorio per cui i soci rispondono dei debiti sociali non definiti alla liquidazione, indipendentemente dalla prova di un effettivo riparto, poiché l'Amministrazione finanziaria ha interesse a conseguire un titolo nei confronti dei soci anche in vista di eventuali sopravvenienze attive o beni non considerati nel bilancio finale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza di rinvio esponeva chiaramente l'iter logico-giuridico seguito e si collocava sopra il minimo costituzionale richiesto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, anche al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte, però, chiarisce che nel caso di società cancellata non è necessario che l'Ufficio provi l'effettiva percezione della quota di liquidazione da parte del socio per far valere la pretesa verso di lui.
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per denunciare un vizio di motivazione della sentenza tributaria, ma ritenuto non violato perché la motivazione del giudice di rinvio era sufficiente e intelligibile.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.
art. 111 Cost.
Usato come parametro costituzionale del dovere di motivazione; la Corte afferma che il requisito del minimo costituzionale era rispettato.
Richiamato nell'oggetto della controversia in relazione al preteso mancato rispetto del principio di diritto enunciato nel precedente giudizio di cassazione.
Menionato per la proposta di definizione accelerata del giudizio, cui ha fatto seguito istanza di decisione collegiale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte, in ragione della soccombenza e della valutazione di lite temeraria.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- A seguito della cancellazione di una società dal registro delle imprese, si determina una successione dei soci nei rapporti debitori sociali non definiti all'esito della liquidazione; tale successione non è esclusa dalla mancata prova dell'effettivo riparto dell'attivo ai soci.
- Nei confronti dei soci di società estinta, l'Amministrazione finanziaria può agire per ottenere un titolo esecutivo o accertativo anche quando non sia dimostrato che essi abbiano percepito somme dalla liquidazione, essendo sufficiente la qualità di socio e la persistenza del debito sociale non definito.
- Il principio di diritto enunciato in cassazione vincola il giudice del rinvio, ma il relativo vizio non sussiste quando la decisione di rinvio mostri di aver compreso il principio e di averlo applicato alla fattispecie concreta.
- Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ricorre solo quando la motivazione sia mancante, apparente o incomprensibile; non basta la mera insoddisfazione della parte per la soluzione adottata dal giudice.
- In presenza di soccombenza e di conferma della proposta di definizione accelerata, la Corte può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. quando ritenga che la persistenza nell'impugnazione lasci presumere una condotta processuale abusiva.
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