Cassazione Civile, Ordinanza n. 27970/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il decreto del Tribunale di Roma che aveva solo parzialmente ammesso il credito della ricorrente allo stato passivo del fallimento. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione allo stato passivo in cui una società affittuaria di ramo d’azienda aveva chiesto l’ammissione di vari crediti verso la fallita: rimborsi per utenze, costi di manutenzione di un server e noleggio di una fotocopiatrice, oltre a spese e competenze legali sostenute per una procedura di offerta reale finalizzata alla riconsegna del ramo d’azienda. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto solo in parte il credito per utenze e lo ha compensato con canoni di affitto insoluti, escludendo gli ulteriori crediti perché successivi alla data di risoluzione del contratto, perché non provata la natura artigiana ai fini del privilegio invocato, perché le spese di manutenzione ordinaria erano contrattualmente poste a carico dell’affittuaria e perché, quanto alle spese legali per l’offerta reale, mancavano i presupposti di cui agli artt. 1206 e 1208 c.c. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame della documentazione che dimostrerebbe l’illegittimo rifiuto del curatore di ricevere la riconsegna del ramo d’azienda e violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c. e 1206, 1208 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere legittimo il rifiuto; (2) violazione degli artt. 1206, 1207, 1209 e 1215 c.c., assumendo che l’accettazione dell’offerta reale da parte del curatore avrebbe comunque fatto sorgere il credito per le spese della procedura. La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo; il secondo perché era estraneo alla ratio decidendi, posto che il decreto impugnato non aveva affermato l’avvenuta accettazione dell’offerta reale da parte del curatore.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico principale o secondario decisivo, non all’omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre al momento in cui è stato dedotto nel processo.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve rispettare gli oneri di produzione e specificazione degli atti su cui si fonda la censura.
Non consente di chiedere in cassazione una nuova lettura del materiale istruttorio per sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito delle prove.
Richiamato come norma sui presupposti della mora del creditore e dell’offerta liberatoria; la Corte rileva che la doglianza pretendeva una rivalutazione in fatto dei presupposti dell’offerta reale.
art. 1208, comma 1, n. 3, c.c.
Norma richiamata in relazione ai requisiti dell’offerta reale, la cui applicazione dipende da accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione se correttamente esaminati dal giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto al rimborso delle spese, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente alla decisione impugnata.
Richiamato in tema di offerta reale; la Corte osserva che la censura presupponeva un fatto non accertato dal decreto impugnato.
Richiamato per sostenere il rimborso delle spese della procedura, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non investiva la ratio decidendi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a fondamento dell’ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato per l’inserimento del comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al raddoppio del contributo unificato.
Richiamato nel giudizio di merito per il privilegio artigiano, negato per mancata prova della natura artigiana dell’impresa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è stato trascurato un fatto storico decisivo; non è configurabile quando il ricorrente sollecita una diversa lettura delle prove raccolte.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 2697 c.c./c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata e presuppone un fatto che il provvedimento non ha affermato.
- Le spese sostenute per una procedura di offerta reale sono riconoscibili solo se risultano integrati i presupposti legali dell’offerta e della mora del creditore, la cui verifica dipende da accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Chi invoca un privilegio speciale o una causa di prelazione deve allegare e provare i relativi presupposti costitutivi, compresi quelli che attengono alla qualificazione soggettiva dell’impresa.
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