Cassazione Civile, Ordinanza n. 27967/2024 del 30/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008, con recupero di IRPEF, sanzioni e interessi. La contestazione riguardava la deducibilità di somme indicate come assegni periodici: secondo l'Ufficio, il ricorrente aveva indebitamente dedotto euro 6.000,00 per versamenti effettuati con bonifici in favore del figlio e non dell'ex coniuge, sicché tali importi non sarebbero stati deducibili ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 917/1986. In appello la Commissione regionale aveva accolto solo parzialmente le ragioni del contribuente, ritenendo deducibile soltanto la parte eccedente rispetto a quanto dovuto per il mantenimento del figlio dopo la rideterminazione operata dalla Corte d'appello di Roma. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 10 TUIR, dell'art. 3 d.P.R. 42/1988 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di una ripartizione espressa tra assegno per il coniuge e assegno per i figli, si dovesse applicare il criterio legale della metà; con un secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, assumendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato sia l'ammontare deducibile sia il rigetto della tesi della deducibilità al 50% dell'importo versato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato la decisione della CTR. Ha chiarito che il criterio di ripartizione al 50% previsto dall'art. 3 d.P.R. 42/1988 presuppone un provvedimento giudiziale che disponga un assegno corrisposto al coniuge anche per il mantenimento dei figli, senza diversa ripartizione; nel caso concreto, invece, il provvedimento originario riguardava solo il mantenimento del figlio, mentre la Corte d'appello aveva successivamente fissato anche un assegno divorzile in favore del coniuge e rideterminato l'importo dovuto per il figlio. Da ciò derivava che per l'anno 2008 era deducibile solo la parte di somme effettivamente riconducibile all'assegno divorzile, ossia la differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto per il figlio. La motivazione della CTR è stata ritenuta esistente, comprensibile e logicamente coerente, sicché il ricorso è stato rigettato con condanna del contribuente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, purché risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
art. 3 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
Gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione
La presunzione di ripartizione al 50% opera solo quando il provvedimento giudiziale preveda un assegno unitario corrisposto al coniuge anche per il mantenimento dei figli; non si applica quando il titolo giudiziale riguardi inizialmente solo il mantenimento dei figli e la ripartizione tra titoli derivi da una successiva decisione.
È evocato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione nell'apprezzamento dei fatti e delle prove, ma la Corte non ravvisa alcun vizio decisorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo con cui è dedotta la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente o mancante.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è mancante solo se del tutto assente o talmente contraddittoria da non consentire di individuare la giustificazione del decisum.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario, la carenza assoluta di motivazione integra nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il criterio legale di ripartizione al 50% degli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli opera solo in presenza di un provvedimento giudiziale che attribuisca un assegno unitario e non quando il titolo giudiziale distingua già, direttamente o successivamente, tra assegno per il figlio e assegno divorzile.
- Ai fini della deducibilità fiscale degli assegni periodici, occorre guardare alla concreta destinazione delle somme risultante dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria: sono deducibili soltanto le somme riferibili al coniuge, mentre restano escluse quelle destinate al mantenimento dei figli.
- La motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto o è talmente incoerente da non consentire di comprendere la ratio della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica o concisa, purché renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Quando una successiva decisione giudiziale ridetermina separatamente gli importi dovuti per il figlio e per il coniuge, la deducibilità fiscale va commisurata alla sola quota effettivamente ascrivibile all'assegno al coniuge, anche se riferita retroattivamente al periodo d'imposta oggetto di controllo.
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