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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14615/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973, con cui l’Amministrazione ha disconosciuto la deducibilità, nella dichiarazione dei redditi 2009, dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale prevista per il locatore alla cessazione di una locazione commerciale. I locatori avevano cessato di rinnovare il contratto e l’indennità dovuta al conduttore era stata estinta non con pagamento in denaro, ma mediante compensazione con un maggiore credito del locatore verso la banca per il ripristino dell’immobile. La CTP aveva rigettato i ricorsi e la CTR aveva confermato ritenendo che l’art. 10, comma 1, lett. h), TUIR consentisse la deduzione solo in presenza di un effettivo esborso monetario e di una data certa dell’esborso. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: violazione dell’art. 10 TUIR e dell’art. 1174 c.c., sostenendo che è deducibile anche una prestazione economicamente valutabile non pagata in denaro ma estinta per compensazione; violazione degli artt. 1241 e 1243 ss. c.c. e vizio motivazionale per l’omesso esame del contratto di locazione e della nota di transazione/ricognizione; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR eventualmente posto a base della decisione un difetto di prova della data della transazione mai contestato; violazione dell’art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972 sulla mancata fatturazione; omesso esame di fatti decisivi circa l’idoneità della nota del 28.4.2008 a legittimare la deduzione.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo e il terzo motivo di ricorso (indicato come secondo-bis), ritenendo fondato il principio per cui gli oneri deducibili ex art. 10 TUIR non perdono tale natura perché sostenuti mediante compensazione anziché con pagamento di denaro, purché sia provata l’entità dell’onere deducibile e del credito sacrificato. Accoglie anche la censura relativa alla possibile incidenza del requisito della data certa, osservando che la CTR potrebbe avere escluso la deduzione anche per un difetto di opponibilità ai terzi non contestato dall’Agenzia. Restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo formale che ha portato alle cartelle di pagamento

  • art. 10, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    gli oneri per l’indennità di avviamento sono deducibili; la deducibilità non è esclusa dal fatto che l’obbligazione sia stata estinta mediante compensazione anziché con esborso monetario

  • art. 1174 c.c.

    richiamato per affermare che la prestazione deducibile può essere economicamente valutabile e non necessariamente pecuniaria

  • art. 1241 c.c.

    richiamato in relazione all’estinzione per compensazione

  • art. 1243 c.c.

    richiamato in relazione alla compensazione legale/giudiziale e alla disciplina della compensazione

  • artt. 1243 ss. c.c.

    invocati dai ricorrenti per sostenere la legittimità dell’estinzione del debito per compensazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per contestare un’eventuale pronuncia su una questione non devoluta o non contestata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l’utilizzo di fatti non contestati o non provati

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2704 c.c.

    richiamato con riferimento alla data certa dell’atto e alla sua opponibilità ai terzi

  • art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dai ricorrenti per escludere la debenza di fattura in relazione a un’operazione ritenuta fuori campo IVA o esente

  • art. 34 l. n. 392/1978

    ricordato come fonte legale dell’obbligo di corrispondere l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, gli oneri deducibili non cessano di esser tali solo perché estinti mediante compensazione anziché mediante pagamento di denaro.
  • Quando la deduzione riguarda una prestazione non pecuniaria ma economicamente valutabile, il contribuente deve provare l’entità dell’onere deducibile e del credito utilizzato in compensazione, non essendo decisivo il solo dato dell’assenza di esborso monetario.
  • Se la decisione di merito sembra fondarsi anche su un requisito di data certa dell’accordo, tale profilo deve risultare effettivamente oggetto di contestazione e di motivazione; non può sorreggere il rigetto una questione non specificamente controversa.
  • L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, quando prevista dalla legge e realmente sostenuta dal locatore, può integrare un costo deducibile anche se l’estinzione dell’obbligazione avviene attraverso compensazione con un credito verso il conduttore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoGiudicato

Testo integrale

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