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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35976/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite nasce da una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento introdotta ai sensi della legge n. 3 del 2012. Il giudice delegato aveva rigettato la proposta perché non era stata raggiunta la maggioranza del 60% dei crediti richiesta dall'art. 11, comma 2, della legge sul sovraindebitamento, a causa del voto contrario espresso dall'agente della riscossione per conto dell'Agenzia delle entrate. In sede di reclamo, il tribunale ha invece accolto il reclamo del debitore e ha omologato l'accordo, ritenendo analogicamente applicabile il nuovo art. 182-ter l.fall. come modificato nel 2016, con conseguente limitazione del potere di voto dell'agente della riscossione ai soli crediti per oneri di riscossione e attribuzione del voto sugli altri crediti tributari all'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, la violazione dell'art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 e la falsa applicazione dell'art. 182-ter l.fall., sostenendo che l'agente della riscossione conserva poteri di tutela del credito e può esprimere il voto oppure agire come mero nuncius dell'ente impositore; dall'altro lato, ha contestato la validità del voto espresso e la legittimità dell'omologazione. Il controricorrente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di decisorietà e definitività e per tardività.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità e tardività: ha ritenuto il provvedimento impugnato decisorio e definitivo, perché idoneo a incidere sui diritti soggettivi e a regolare in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento; ha inoltre affermato la tempestività del ricorso, perché notificato entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c., computando anche la sospensione feriale applicabile alle procedure di sovraindebitamento pendenti sotto la legge n. 3 del 2012. Nel merito, tuttavia, ha rigettato il ricorso. La Corte ha escluso che l'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973 fosse decisivo, poiché riguarda l'espropriazione forzata e non il diverso piano della manifestazione di volontà sulla proposta di accordo. Ha poi precisato che le modifiche dell'art. 182-ter l.fall. non si estendono automaticamente alla disciplina della legge n. 3 del 2012, ma ha comunque ritenuto che, nei procedimenti di sovraindebitamento, il diritto di voto spetti al titolare del credito o a chi ne abbia piena disponibilità. Poiché l'agente della riscossione non ha ex se il potere di disporre dei crediti iscritti a ruolo, il suo voto negativo sarebbe legittimo solo se risultasse provato che esso agisse quale mero nuncius dell'ente impositore, sulla base di un formale incarico o di atti specificamente allegati e localizzati nel fascicolo. Nel caso concreto, però, tale accertamento mancava e la ricorrente non aveva assolto l'onere di specificità del ricorso, non indicando gli atti su cui fondava la censura. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10 l. n. 3 del 2012

    La decisione richiama la disciplina della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento come oggetto del reclamo e dell'omologazione.

  • art. 11, comma 1, l. n. 3 del 2012

    Il consenso o dissenso sulla proposta di composizione della crisi deve provenire dagli uffici fiscali e dagli altri creditori secondo la disciplina speciale; la Corte esclude che il caso consenta di verificare la legittima espressione del dissenso da parte degli uffici fiscali in mancanza di specifiche allegazioni.

  • art. 11, comma 2, l. n. 3 del 2012

    La Corte richiama la previsione della maggioranza richiesta per l'approvazione della proposta, che nel caso concreto non era stata raggiunta per effetto del voto contrario espresso dall'agente della riscossione.

  • art. 49, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    La norma opera sul piano dell'espropriazione forzata e abilita il concessionario alle ordinarie azioni a tutela dell'intero credito; non disciplina la diversa manifestazione di volontà sulla convenienza di un accordo di composizione della crisi.

  • art. 182-ter l.fall.

    Le modifiche introdotte nel 2016, che attribuiscono all'Ufficio il voto sui crediti tributari e al concessionario solo quello sugli oneri di riscossione, non si applicano direttamente alla legge n. 3 del 2012; non era quindi corretto fondare solo su tale analogia la decisione, pur rimanendo centrale il principio per cui vota il titolare del credito.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo entro il termine lungo di impugnazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta interlocutoria e per le contestazioni preliminari sulla tempestività e sull'ammissibilità.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria del controricorrente.

  • art. 155, comma 1, c.p.c.

    Usato per il calcolo dei termini processuali secondo il computo ex numeratione dierum.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    La sospensione feriale dei termini si applica alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 pendenti alla data considerata.

  • art. 3, l. n. 742 del 1969

    La Corte esclude che il richiamo al procedimento di fallimento valga a escludere la sospensione feriale per il sovraindebitamento.

  • art. 92 r.d. n. 12 del 1941

    La disposizione, richiamata dalla normativa sulla sospensione feriale, è ritenuta non pertinente alle procedure di sovraindebitamento.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 14 del 2019

    La regola del Codice della crisi che esclude in generale la sospensione feriale non è applicabile alle procedure pendenti sotto la legge n. 3 del 2012 né può essere usata come criterio interpretativo di tale disciplina previgente.

  • art. 65, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019

    Richiamato per chiarire i limiti di compatibilità delle disposizioni del Codice della crisi.

  • art. 201, comma 10, d.lgs. n. 14 del 2019

    Citato come esempio di disciplina espressa che esclude la sospensione feriale in un diverso procedimento concorsuale.

  • art. 207, comma 16, d.lgs. n. 14 del 2019

    Citato come esempio di disciplina espressa che esclude la sospensione feriale per le impugnazioni in materia concorsuale.

  • art. 390, comma 2, d.lgs. n. 14 del 2019

    La norma impedisce l'applicazione del nuovo regime alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi.

  • art. 389 d.lgs. n. 14 del 2019

    Richiamato per individuare la data di entrata in vigore del Codice della crisi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, il diritto di voto sulla proposta compete al titolare del credito o comunque al soggetto che ne abbia la piena disponibilità sostanziale; chi è mero esattore o gestore della riscossione non può votare validamente se non risulta investito di una specifica legittimazione a rappresentare l'ente titolare.
  • Le modifiche normative intervenute in materia di transazione fiscale nel concordato preventivo non si estendono automaticamente, per analogia, alla disciplina del sovraindebitamento della legge n. 3 del 2012, quando manchi una base normativa o una continuità sistematica sufficientemente chiara.
  • La legittimità del voto espresso da un soggetto che agisce per conto dell'ente impositore deve risultare dagli atti di causa; in cassazione non è sufficiente allegare in modo generico di aver informato l'organo competente, se non si indicano specificamente i documenti e la loro collocazione processuale.
  • Il provvedimento che omologa o nega l'omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è, in linea di principio, ricorribile per cassazione perché ha carattere decisorio e definitivo e incide stabilmente sui diritti soggettivi e sullo stato di sovraindebitamento.
  • Alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 si applica la sospensione feriale dei termini processuali, salvo diversa disciplina espressa; non opera il richiamo alle regole speciali previste per il fallimento o per il successivo Codice della crisi quando la controversia resti regolata dalla legge previgente.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioniContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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