Cassazione Civile, Ordinanza n. 04303/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha richiesto IMU e TASI per l'anno 2017 su immobili posseduti dalla contribuente nel territorio comunale, negando l'agevolazione per abitazione principale e pertinenze perché la contribuente risultava residente, sin dal 27 dicembre 2000, prima in Genova e poi in Albenga, quindi non nell'immobile oggetto di assegnazione. La Corte tributaria regionale ha invece accolto l'appello della contribuente ritenendo sufficiente, ai fini dell'esenzione, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, e richiamando anche la disciplina della nuova IMU e una circolare MEF. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa istruttoria; 2) violazione della disciplina IMU sull'abitazione principale, sostenendo che l'esenzione richieda comunque residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile assegnato; 3) violazione dei criteri ermeneutici per interpretazione analogica/estensiva di norme agevolative; 4) erroneo richiamo alla normativa della nuova IMU e alla circolare MEF del 2020, inapplicabili ratione temporis al 2017; 5) violazione dell'obbligo dichiarativo per ottenere il beneficio, motivo che resta assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: il giudice di merito aveva espresso chiaramente le ragioni della decisione, e non era tenuto a confutare puntualmente ogni singolo argomento difensivo. Ha invece accolto i motivi secondo, terzo e quarto, affermando che l'esenzione IMU per la casa coniugale assegnata al coniuge presuppone, anche dopo le modifiche normative richiamate, la contemporanea sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile assegnato; la sola assegnazione giudiziale trasferisce la soggettività passiva, ma non elimina tali requisiti. È stato inoltre ritenuto irrilevante il richiamo alla circolare MEF e alla disciplina della nuova IMU, perché non decisivi per il periodo d'imposta in discussione. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione della sentenza tributaria
richiamato per sostenere la censura di motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per il motivo relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
norma base sull'abitazione principale; la Corte ribadisce che l'esenzione IMU richiede residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile
art. 4, comma 12-quinquies, d.l. n. 16/2012
l'assegnazione della casa coniugale al coniuge è, ai soli fini IMU, equiparata a un diritto di abitazione e comporta la traslazione della soggettività passiva
art. 1, comma 707, legge n. 147/2013
conferma l'esenzione dell'abitazione principale e prevede l'inapplicabilità dell'IMU alla casa coniugale assegnata, ma non elimina i requisiti di residenza e dimora abituale
art. 13, comma 2, lett. c), d.l. n. 201/2011
richiamato nella sentenza impugnata come base dell'esenzione per l'immobile assegnato
art. 12 preleggi
richiamato dal Comune per contestare l'interpretazione estensiva o analogica delle norme agevolative
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente nel censurare il riconoscimento dell'esenzione in assenza dei requisiti richiesti dalla capacità contributiva
richiamati dal ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti coniugali e della casa familiare
art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, legge n. 160/2019
richiamato per contestare il riferimento alla nuova disciplina IMU, ritenuta inapplicabile al 2017
art. 1, comma 741, lett. b), legge n. 160/2019
citato per ricostruire la disciplina della nuova IMU, ma ritenuto non decisivo per il periodo d'imposta in causa
art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006
richiamato nel quinto motivo in tema di obbligo dichiarativo per accedere al beneficio
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel quinto motivo; il suo esame è stato assorbito
art. 1, comma 748, legge n. 160/2019
richiamato nella sentenza impugnata in tema di aliquota ridotta per immobili di lusso, ma non rilevante per la decisione finale
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione; non basta il mero difetto di sufficienza o l'omessa confutazione di ogni singola deduzione difensiva.
- Le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a fattispecie non riconducibili al loro tenore letterale.
- In materia di IMU, l'esenzione per abitazione principale richiede la contemporanea sussistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile, salvo espressa deroga legislativa.
- L'assegnazione della casa coniugale al coniuge, ai soli fini IMU, trasferisce la soggettività passiva dall'originario proprietario all'assegnatario, ma non introduce di per sé una nuova esenzione svincolata dai requisiti dell'abitazione principale.
- Le fonti di prassi amministrativa, come le circolari ministeriali, non hanno carattere vincolante e non possono derogare alla disciplina normativa applicabile al periodo d'imposta considerato.
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