Cassazione Civile, Ordinanza n. 04283/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto, nel febbraio 2001, di obbligazioni Cirio Holding Luxemburg s.a. da parte di tre investitori, che hanno agito contro l'intermediario bancario lamentando la violazione dei doveri informativi e di correttezza connessi all'operazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al risarcimento dei danni; la Corte d'appello, in un primo giudizio, aveva riformato la decisione ritenendo non provata l'omessa informazione e valorizzando la documentazione sottoscritta dagli investitori. La Cassazione aveva poi cassato con rinvio, affermando l'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente rigettato l'appello della banca e ha condannato l'istituto alla restituzione della somma investita, decurtata delle cedole. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) questione di legittimità costituzionale della disciplina dei giudici ausiliari e nullità della sentenza per asserito vizio di costituzione del giudice; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provata la mancata informazione e per avere svalutato le dichiarazioni sottoscritte dagli investitori e le prove documentali e testimoniali; 3) omesso esame di fatti decisivi per il mancato accoglimento delle istanze istruttorie; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la domanda originaria non fosse risarcitoria in via contrattuale ma restitutoria e, in subordine, volta alla nullità del contratto; 5) violazione degli artt. 23 TUF e 2697 c.c. per avere ritenuto sussistente il nesso causale e il danno in re ipsa. Gli investitori hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale sulle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della banca e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale degli investitori. Quanto al primo motivo, ha escluso che si trattasse di una critica in senso stretto, rilevando comunque che, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021, la partecipazione dei giudici ausiliari nei collegi di appello è temporaneamente tollerata fino alla riforma complessiva della magistratura onoraria. Sul secondo motivo, ha ribadito che in materia di intermediazione finanziaria l'inadempimento degli obblighi informativi fa presumere il nesso causale tra omissione e pregiudizio, e che la prova contraria dell'intermediario non può consistere nella semplice propensione al rischio dell'investitore; ha inoltre ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale sulle prove documentali e sulle dichiarazioni firmate dagli investitori, giudicate generiche e non sufficienti a dimostrare un'informazione specifica sui rischi del titolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva comunque deciso sulle eccezioni e sulle richieste istruttorie. Il quarto motivo è stato respinto poiché la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico rientra nei poteri del giudice e non integra ultrapetizione; comunque il profilo economico liquidato era restitutorio. Il quinto motivo è stato respinto perché la mancata prova dell'adempimento informativo giustifica la presunzione del nesso causale, e la banca non ha fornito prova contraria idonea; il danno è stato correttamente individuato nella perdita di valore dei titoli. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico. Le spese di legittimità sono state compensate per un terzo e poste per i restanti due terzi a carico della banca.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso introduttivo originario degli investitori
indicati come parametri dei doveri di diligenza e correttezza dell'intermediario
richiamato tra le norme invocate nei primi giudizi in relazione alla diligenza professionale
fonte degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione dell'intermediario finanziario
artt. 27 e 28 Reg. Consob
richiamati quali norme regolamentari applicabili ratione temporis sugli obblighi informativi e di adeguatezza
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
richiamato quale norma regolamentare applicabile ratione temporis sulla segnalazione dell'inadeguatezza dell'operazione
richiamato dalla Corte d'appello nel precedente giudizio come base della domanda risarcitoria subordinata o alternativa
richiamato dal ricorrente come norma sulla nullità per vizio di costituzione del giudice
art. 106, comma 2, Cost.
invocato nella questione di legittimità costituzionale sulla partecipazione dei giudici ausiliari
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'informazione e sul nesso causale
invocato dal ricorrente come violazione nella valutazione delle prove
richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte ha escluso il vizio perché si trattava di diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto
richiamato per affermare che la prova dell'adempimento informativo riguarda anche le caratteristiche specifiche del prodotto finanziario
richiamato per l'inammissibilità delle censure sulle prove orali non trascritte integralmente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in dispositivo sul contributo unificato
richiamato sul criterio di liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- Negli intermediari finanziari, l'obbligo informativo non si esaurisce in avvertenze generiche: deve riguardare natura, caratteristiche specifiche e grado effettivo di rischiosità del titolo, nonché elementi essenziali come emittente, rating e possibile default.
- La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario fa sorgere una presunzione di nesso causale tra inadempimento e danno subito dall'investitore; la prova contraria dell'intermediario non può fondarsi sulla sola propensione al rischio o sulla pregressa operatività speculativa del cliente.
- La dichiarazione sottoscritta dall'investitore su moduli predisposti dalla banca può essere valutata come elemento indiziario dell'avvenuto adempimento informativo, ma è insufficiente se resta generica e non dimostra l'effettiva comunicazione delle specifiche informazioni dovute.
- Il giudice di merito può scegliere le prove ritenute più attendibili e non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione o documento, purché la motivazione dia conto in modo logicamente adeguato degli elementi decisivi posti a base della decisione.
- Non integra ultrapetizione la sentenza che attribuisca al medesimo fatto storico una diversa qualificazione giuridica del titolo di responsabilità, poiché la qualificazione del rapporto rientra nei poteri del giudice.
- In tema di spese processuali, la censura è ammissibile solo se denuncia uno scostamento concreto dai parametri tabellari o una motivazione mancante sul superamento dei limiti, non essendo sufficiente una contestazione generica del fatto che la liquidazione sia inferiore alla media.
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