Cassazione Civile, Ordinanza n. 04292/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013 e 2014 emessi da un agente della riscossione per conto del Comune su un immobile di proprietà della contribuente sito nel territorio comunale. In appello la contribuente aveva contestato il diniego dell'esenzione per abitazione principale, sostenendo di avere nell'immobile residenza anagrafica e dimora abituale come unica componente del proprio nucleo familiare, e che il fatto che il coniuge avesse diversa residenza in altro comune non faceva venir meno il beneficio. In cassazione ha articolato due motivi: il primo deducendo vizi di motivazione degli avvisi, della sentenza impugnata e omessa pronuncia, con richiamo a norme sul procedimento amministrativo, sullo statuto del contribuente e sul processo tributario; il secondo denunciando la violazione delle norme sull'IMU e sostenendo che l'esenzione spetti anche quando i coniugi abbiano residenza e dimora abituale in comuni diversi, con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina se interpretata in senso restrittivo.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo assorbente e fondato per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022. Ha preso atto che l'illegittimità costituzionale della disciplina dell'abitazione principale esclude la necessità che la residenza anagrafica e la dimora abituale riguardino l'intero nucleo familiare, essendo sufficiente che sussistano in capo al possessore/proprietario. Poiché nel caso concreto era pacifico che la ricorrente risiedesse anagraficamente e dimorasse abitualmente nell'immobile, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente e annullando gli avvisi di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per il sopravvenuto intervento della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
artt. 6, 7 e 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione degli avvisi e sulla tutela del contribuente.
artt. 3, 6 e 10 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati dalla ricorrente in relazione ai vizi motivazionali e procedimentali dedotti.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria impugnata.
artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
Richiamati a sostegno delle censure su omessa pronuncia e valutazione delle prove.
artt. 7, 8, 10 e 21-quinquies L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamati nel secondo motivo, insieme alle altre norme, per contestare il rigetto dell'esenzione.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Norma sostanziale sull'IMU applicata alla fattispecie; la Corte ne recepisce la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui richiedeva la dimora e residenza dell'intero nucleo familiare.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dalla L. 147/2013
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le parti che ancoravano l'abitazione principale alla dimora e residenza del nucleo familiare anziché del solo possessore.
art. 1, comma 741, lett. b), L. 27 dicembre 2019, n. 160
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità consequenziale nella parte in cui replicava il medesimo criterio riferito all'intero nucleo familiare.
art. 27 L. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato quale base delle declaratorie di illegittimità costituzionale in via consequenziale.
artt. 3, 23 e 53 Cost.
Evocati dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale della disciplina dell'esenzione IMU.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in prossimità della decisione camerale.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU per abitazione principale, non è richiesto che residenza anagrafica e dimora abituale riguardino l'intero nucleo familiare del possessore: è sufficiente che sussistano in capo al solo contribuente proprietario.
- Quando una pronuncia della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma applicata dal giudice di merito, il consolidato orientamento contrario non può essere mantenuto e il motivo di ricorso fondato su tale sopravvenienza deve essere accolto.
- Se la situazione fattuale decisiva è pacifica in causa e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
- La compensazione delle spese può essere disposta integralmente quando l'accoglimento del ricorso dipende da un sopravvenuto intervento del giudice delle leggi sulla norma applicabile.
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