Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04285/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla gestione di un conto corrente intestato alla cliente, in regime di separazione dei beni, sul quale il coniuge, dal quale la stessa era separata, avrebbe effettuato prelievi e disposto assegni. La correntista ha chiesto il risarcimento dei danni alla banca sostenendo che questa avesse consentito operazioni non legittimate o comunque non correttamente controllate. In primo grado la domanda è stata rigettata; la corte d'appello, in parziale riforma, ha invece ritenuto illecita la condotta della banca nella gestione del rapporto, escludendo che vi fosse una prassi tale da dispensarla dai controlli sulle singole deleghe e affermando la nullità di una delega generale ad operare. Tuttavia ha poi ritenuto la domanda risarcitoria generica e indeterminata nel quantum. In cassazione la cliente ha dedotto violazione degli artt. 329, comma 2, 163, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse deciso su un'eccezione di nullità della citazione non devoluta con impugnazione incidentale, e che avesse erroneamente reputato indeterminate le operazioni contestate nonostante la loro specifica indicazione. La banca, con ricorso incidentale condizionato, ha a sua volta censurato la decisione d'appello per violazione delle norme sulla prova e sulla diligenza bancaria, contestando sia l'affermazione circa il mancato confronto tra assegni e specimen, sia la nullità della delega e la ritenuta responsabilità dell'istituto per omesso controllo.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale perché la ricorrente non aveva depositato la relata di notificazione della sentenza impugnata, requisito necessario ex art. 369 c.p.c. per verificare la tempestività dell'impugnazione e la formazione del giudicato. La Corte ha rilevato che la relata non risultava prodotta né dalla ricorrente né dalla controricorrente e che, in ogni caso, la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, sicché non era superata neppure la prova di resistenza. L'improcedibilità del ricorso principale ha reso superfluo l'esame del ricorso incidentale condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno su un capo della decisione non impugnato

  • art. 163, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta sufficiente determinazione della domanda introduttiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione della prova e dei fatti non contestati

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle risultanze probatorie

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione alla diligenza professionale esigibile dalla banca

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'onere della prova

  • artt. 31 ss. Legge assegni

    richiamati nel ricorso incidentale per il controllo sui titoli di credito e sulla verifica delle firme di traenza

  • art. 214-215 c.p.c.

    richiamati nel ricorso incidentale in tema di disconoscimento della scrittura privata

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alle preclusioni e alle contestazioni in causa

  • art. 369 c.p.c.

    norma decisiva: l'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che la relata risulti comunque nel fascicolo o sia stata prodotta dalla controparte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. è requisito di procedibilità del ricorso, perché consente di verificare la tempestività dell'impugnazione e l'eventuale formazione del giudicato.
  • L'omesso deposito della relata determina improcedibilità rilevabile d'ufficio, salvo che la relata risulti già nella disponibilità della Corte per effetto della produzione della controparte o dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi previsti.
  • La cd. prova di resistenza può essere superata solo se dagli atti risulti che la notificazione della sentenza è avvenuta in modo tale da rendere tempestivo il ricorso; in mancanza, l'impugnazione è improcedibile.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile, l'esame del ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.