Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di ICI per gli anni d'imposta 2006-2009 su un immobile poi riconosciuto di interesse storico-culturale con decreto regionale del 9 aprile 2010, notificato il 29 aprile 2010. Il giudice d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il beneficio fiscale per gli immobili storici si applicasse solo dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, con natura costitutiva, e quindi non potesse coprire annualità anteriori. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione di norme sul regime giuridico della banca e del Codice dei beni culturali: ha sostenuto che l'istituto è ente pubblico non economico e che, per i beni appartenenti a enti pubblici, la verifica dell'interesse culturale ha natura meramente ricognitiva/dichiarativa, non costitutiva; di conseguenza il bene doveva beneficiare dell'agevolazione ICI già in ragione della sua appartenenza a un soggetto pubblico. In sintesi, i motivi di ricorso miravano a far valere l'erronea applicazione delle regole sui beni culturali pubblici e sul regime fiscale agevolato, nonché l'erronea sussunzione della fattispecie come se il bene fosse di proprietà privata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame della controversia e per la liquidazione delle spese. Ha affermato che, per gli immobili di interesse storico-artistico appartenenti a enti pubblici, il riconoscimento dell'interesse culturale ha valore ricognitivo e non costitutivo; pertanto il beneficio fiscale ICI spetta quando vi sia il provvedimento ricognitivo e risulti l'appartenenza del bene a un ente pubblico come la Banca d'Italia. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche le questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge
art. 1 d.P.R. 25 febbraio 2016 (Statuto della Banca d'Italia)
richiamato a sostegno della natura pubblica dell'ente
art. 19 della legge n. 262/2005
richiamato per affermare che la Banca d'Italia è ente pubblico non economico
art. 4 della legge n. 5/2014
citato dalla ricorrente nel quadro normativo sulla natura dell'ente
art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993
norma agevolativa ICI per gli immobili di interesse storico o artistico, applicabile anche ai beni di enti pubblici secondo la Corte
art. 5, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 504/1992
disposizione richiamata nei motivi di ricorso nel quadro della disciplina ICI
artt. 10 e 12 d.lgs. n. 42/2004
per i beni appartenenti a enti pubblici la tutela discende dall'appartenenza e la verifica dell'interesse culturale ha funzione meramente ricognitiva
art. 20 R.D. 12 marzo 1936, n. 375
richiamato come base della natura di istituto di diritto pubblico della Banca d'Italia
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004
prevede che i beni pubblici con interesse storico-artistico siano beni culturali senza necessità di dichiarazione costitutiva
art. 13 d.lgs. n. 42/2004
riguarda la dichiarazione di interesse culturale per i beni privati
art. 14 d.lgs. n. 42/2004
disciplina il procedimento formale di dichiarazione per i beni privati
art. 3 della legge n. 1089/1939
richiamato per distinguere la disciplina dei beni privati
art. 4 della legge n. 1089/1939
richiamato per i beni appartenenti a enti pubblici, con effetti meramente ricognitivi
art. 2, comma 2, d.l. n. 16/1993
richiamato nella motivazione della CTR come base del regime agevolativo per immobili storici di proprietà privata
art. 4, comma 5-ter, d.l. n. 16/2012
indicato come norma abrogatrice della disposizione previgente
art. 4, comma 1, d.l. n. 133/2013
richiamato a sostegno della natura pubblica della Banca d'Italia
Massime di principio
- Per gli immobili appartenenti a enti pubblici o a istituti pubblici, il riconoscimento dell'interesse storico-artistico non ha natura costitutiva ma meramente ricognitiva: la tutela deriva dall'appartenenza del bene a quel soggetto e dalla verifica tecnica dell'interesse culturale.
- Il regime agevolativo ICI per gli immobili di interesse storico o artistico si applica anche ai beni di proprietà pubblica quando sia accertata la loro inclusione nelle categorie tutelate; non può essere escluso solo perché il provvedimento di verifica è intervenuto successivamente, se tale provvedimento ha natura dichiarativa.
- Ai fini della qualificazione del bene e dell'applicazione del trattamento fiscale, occorre distinguere tra proprietà privata e proprietà pubblica: per i beni privati serve una dichiarazione formale di interesse culturale, mentre per i beni pubblici è sufficiente la verifica/ricognizione dell'interesse.
- Quando il giudice di merito applica alla proprietà pubblica la disciplina prevista per la proprietà privata, incorre in errore di sussunzione censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
- La questione della spettanza dell'agevolazione fiscale va risolta verificando congiuntamente la natura del soggetto proprietario e l'esistenza del provvedimento ricognitivo dell'interesse culturale, senza attribuire a quest'ultimo effetti costitutivi nei casi di beni pubblici.
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