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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04294/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso di somme versate a titolo di ICI per gli anni d'imposta 2006-2009 su un immobile poi riconosciuto di interesse storico-culturale con decreto regionale del 9 aprile 2010, notificato il 29 aprile 2010. Il giudice d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il beneficio fiscale per gli immobili storici si applicasse solo dalla notifica del provvedimento impositivo del vincolo, con natura costitutiva, e quindi non potesse coprire annualità anteriori. Il ricorrente ha censurato tale decisione deducendo violazione di norme sul regime giuridico della banca e del Codice dei beni culturali: ha sostenuto che l'istituto è ente pubblico non economico e che, per i beni appartenenti a enti pubblici, la verifica dell'interesse culturale ha natura meramente ricognitiva/dichiarativa, non costitutiva; di conseguenza il bene doveva beneficiare dell'agevolazione ICI già in ragione della sua appartenenza a un soggetto pubblico. In sintesi, i motivi di ricorso miravano a far valere l'erronea applicazione delle regole sui beni culturali pubblici e sul regime fiscale agevolato, nonché l'erronea sussunzione della fattispecie come se il bene fosse di proprietà privata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per il riesame della controversia e per la liquidazione delle spese. Ha affermato che, per gli immobili di interesse storico-artistico appartenenti a enti pubblici, il riconoscimento dell'interesse culturale ha valore ricognitivo e non costitutivo; pertanto il beneficio fiscale ICI spetta quando vi sia il provvedimento ricognitivo e risulti l'appartenenza del bene a un ente pubblico come la Banca d'Italia. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare anche le questioni rimaste assorbite.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 1 d.P.R. 25 febbraio 2016 (Statuto della Banca d'Italia)

    richiamato a sostegno della natura pubblica dell'ente

  • art. 19 della legge n. 262/2005

    richiamato per affermare che la Banca d'Italia è ente pubblico non economico

  • art. 4 della legge n. 5/2014

    citato dalla ricorrente nel quadro normativo sulla natura dell'ente

  • art. 2, comma 5, d.l. n. 16/1993

    norma agevolativa ICI per gli immobili di interesse storico o artistico, applicabile anche ai beni di enti pubblici secondo la Corte

  • art. 5, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 504/1992

    disposizione richiamata nei motivi di ricorso nel quadro della disciplina ICI

  • artt. 10 e 12 d.lgs. n. 42/2004

    per i beni appartenenti a enti pubblici la tutela discende dall'appartenenza e la verifica dell'interesse culturale ha funzione meramente ricognitiva

  • art. 20 R.D. 12 marzo 1936, n. 375

    richiamato come base della natura di istituto di diritto pubblico della Banca d'Italia

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42/2004

    prevede che i beni pubblici con interesse storico-artistico siano beni culturali senza necessità di dichiarazione costitutiva

  • art. 13 d.lgs. n. 42/2004

    riguarda la dichiarazione di interesse culturale per i beni privati

  • art. 14 d.lgs. n. 42/2004

    disciplina il procedimento formale di dichiarazione per i beni privati

  • art. 3 della legge n. 1089/1939

    richiamato per distinguere la disciplina dei beni privati

  • art. 4 della legge n. 1089/1939

    richiamato per i beni appartenenti a enti pubblici, con effetti meramente ricognitivi

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 16/1993

    richiamato nella motivazione della CTR come base del regime agevolativo per immobili storici di proprietà privata

  • art. 4, comma 5-ter, d.l. n. 16/2012

    indicato come norma abrogatrice della disposizione previgente

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 133/2013

    richiamato a sostegno della natura pubblica della Banca d'Italia

Massime di principio

  • Per gli immobili appartenenti a enti pubblici o a istituti pubblici, il riconoscimento dell'interesse storico-artistico non ha natura costitutiva ma meramente ricognitiva: la tutela deriva dall'appartenenza del bene a quel soggetto e dalla verifica tecnica dell'interesse culturale.
  • Il regime agevolativo ICI per gli immobili di interesse storico o artistico si applica anche ai beni di proprietà pubblica quando sia accertata la loro inclusione nelle categorie tutelate; non può essere escluso solo perché il provvedimento di verifica è intervenuto successivamente, se tale provvedimento ha natura dichiarativa.
  • Ai fini della qualificazione del bene e dell'applicazione del trattamento fiscale, occorre distinguere tra proprietà privata e proprietà pubblica: per i beni privati serve una dichiarazione formale di interesse culturale, mentre per i beni pubblici è sufficiente la verifica/ricognizione dell'interesse.
  • Quando il giudice di merito applica alla proprietà pubblica la disciplina prevista per la proprietà privata, incorre in errore di sussunzione censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • La questione della spettanza dell'agevolazione fiscale va risolta verificando congiuntamente la natura del soggetto proprietario e l'esistenza del provvedimento ricognitivo dell'interesse culturale, senza attribuire a quest'ultimo effetti costitutivi nei casi di beni pubblici.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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