Cassazione Civile, Ordinanza n. 33425/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (trustee/contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la tassazione di un trust liquidatorio denominato "G.P. Trust". Nel primo giudizio era stato impugnato un avviso di liquidazione, con successiva cartella, relativo a imposte di donazione, ipotecaria e catastale emesse in relazione alla dotazione del trust con beni e diritti conferiti da una soggetto in proprio e quale liquidatrice di più società in liquidazione, con beneficiari graduati tra creditori, finanziatori, altri destinatari e soci. I ricorrenti sostenevano, tra l'altro, che il trust non fosse soggetto passivo dell'imposta, che vi fosse difetto di legittimazione passiva, che la base imponibile fosse stata erratamente determinata e che la sottoscrizione dell'atto fosse viziata per carenza di potere del funzionario. Nel secondo giudizio un diverso soggetto, qualificato come protector del medesimo trust, impugnava una cartella di pagamento per interessi maturati durante la sospensione cautelare di un separato giudizio relativo alla cartella principale, deducendo che la cartella prodromica non gli era stata notificata, che era estraneo alla pretesa perché non aveva effettuato alcun conferimento e che, comunque, la cartella dipendeva da un atto presupposto illegittimo. I motivi del ricorso erano quindi incentrati sulla natura del trust ai fini fiscali, sulla corretta individuazione del presupposto impositivo e sugli effetti derivati dell'annullamento dell'atto presupposto sulla cartella accessoria per interessi.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva. Ha accolto il quarto motivo del primo ricorso, ritenendo che né l'istituzione del trust né la sua dotazione patrimoniale integrassero, di per sé, un trasferimento imponibile soggetto a imposta proporzionale sulle donazioni, ma atti fiscalmente neutri, tassabili in misura fissa fino all'eventuale attribuzione finale ai beneficiari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, accogliendo il ricorso originario e annullando l'avviso di liquidazione e la cartella conseguente. Quanto al secondo ricorso, ha ritenuto che, una volta venuto meno definitivamente l'atto presupposto, anche la cartella per interessi, pur emessa nei confronti di un soggetto diverso e avente natura accessoria, perdesse il proprio titolo giustificativo per invalidità derivata; ha quindi cassato anche questa sentenza e annullato la cartella impugnata. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate tra le parti per entrambi i ricorsi.
Norme richiamate
art. 2, commi 47-53, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
"È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"
non introduce un'imposizione proporzionale automatica su ogni trust o vincolo, ma va letto in coerenza con il requisito di un effettivo trasferimento di ricchezza imponibile.
art. 53 Cost.
l'imposizione indiretta richiede un indice effettivo di ricchezza; la sola segregazione o destinazione di beni in trust non basta.
art. 384, primo comma, cod. proc. civ.
consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
legittima la riunione di procedimenti connessi anche in sede di legittimità.
il giudicato favorevole sull'atto presupposto può travolgere gli atti dipendenti per effetto espansivo esterno.
il giudicato fa stato tra le parti e può riflettersi sui terzi solo nei limiti dell'efficacia riflessa, non quando il loro rapporto sia strutturalmente dipendente dall'atto annullato.
art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la cartella per interessi maturati durante la sospensione cautelare ha natura accessoria e presuppone la validità della pretesa principale.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sulla sottoscrizione dell'atto impositivo, rispetto alla quale era stata dedotta la carenza di potere del funzionario.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in relazione ai requisiti di motivazione e trasparenza degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 11 Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'atto istitutivo di trust, se privo di effetti traslativi sostanziali, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
costituisce il testo unico di riferimento per l'imposta sulle successioni e donazioni, richiamato solo nei limiti del trasferimento di ricchezza.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale solo in presenza di trasferimenti di proprietà o di diritti reali; in caso di dotazione del trust restano fisse.
art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sospensione cautelare del giudizio principale giustifica la cartella per interessi, ma questa resta accessoria all'esito della pretesa principale.
Massime di principio
- Nel trust, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, è imponibile solo il trasferimento effettivo e stabile di ricchezza; la mera istituzione del trust o il conferimento dei beni al trustee, se strumentali alla segregazione e alla futura attribuzione ai beneficiari, sono fiscalmente neutri e scontano imposta in misura fissa.
- Il trustee acquista la titolarità dei beni solo in via strumentale e temporanea: la segregazione patrimoniale non equivale a un arricchimento definitivo del trustee né a un presupposto sufficiente per l'imposizione proporzionale.
- Nel trust liquidatorio, l'imposta sulle donazioni può sorgere eventualmente solo al momento dell'attribuzione finale di eventuali residui a soggetti terzi che conseguano un reale arricchimento.
- L'accoglimento del ricorso contro l'atto impositivo presupposto travolge, per invalidità derivata, anche gli atti esecutivi o accessori dipendenti, compresa la cartella per interessi maturati durante la sospensione cautelare, anche se emessa nei confronti di un soggetto diverso, quando il suo titolo dipende dalla medesima obbligazione principale.
- In presenza di connessione oggettiva e sequenza procedimentale tra atti relativi alla stessa pretesa tributaria, la Corte può riunire i ricorsi e, se non occorrono ulteriori accertamenti, decidere nel merito annullando direttamente gli atti impugnati.
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