Cassazione Civile, Ordinanza n. 33343/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente a oggetto un appartamento. Il promissario acquirente aveva agito in primo grado chiedendo l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il definitivo ex art. 2932 c.c.; il tribunale aveva accolto la domanda e trasferito la proprietà del bene, compensando parzialmente le spese. In appello, la stessa parte aveva contestato solo la compensazione delle spese e, inoltre, aveva chiesto di dichiarare la risoluzione del preliminare per inadempimento dei venditori, con restituzione della caparra. La Corte d'appello ha ritenuto inammissibile tale domanda di risoluzione perché nuova, in quanto fondata su fatti e circostanze diverse da quelle accertate in primo grado, e ha rigettato il gravame. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 345 c.p.c. e 1453, comma 2, c.c., sostenendo che la domanda di risoluzione proposta in appello costituiva legittimo esercizio dello ius variandi senza allegazione di un inadempimento diverso; 2) violazione degli artt. 1453, 1476, 2909 e 2932 c.c., assumendo che l'inadempimento dei promittenti venditori non fosse cessato con la sentenza di primo grado, non essendo divenuta definitiva né essendo avvenuta la consegna del bene; 3) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione contraddittoria e illogica sulla novità della domanda; 4) violazione dell'art. 350 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente considerato d'ufficio nuova la domanda di risoluzione esercitata ai sensi dell'art. 1453, comma 2, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'appello proposto dal ricorrente fosse inammissibile, perché la parte non era soccombente sul capo della sentenza che aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c. e, dunque, non aveva interesse né legittimazione a impugnarlo. Di conseguenza, non era decisiva la questione della novità o meno della domanda di risoluzione proposta in secondo grado. La Suprema Corte ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ultimo comma, affermando che il secondo motivo di gravame era inammissibile per difetto di soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
L'azione di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare è stata proposta e accolta in primo grado; il relativo capo non era oggetto di soccombenza per l'appellante.
art. 1453, comma 2, c.c.
È richiamato come base dello ius variandi; la Corte non entra nel merito della sua operatività perché ritiene inammissibile l'appello per difetto di soccombenza.
art. 345 c.p.c.
È evocato dal ricorrente in relazione al divieto di domande nuove in appello; la Corte reputa però non decisiva la questione, per l'inammissibilità del gravame principale.
art. 1476 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma ratio decisoria.
art. 2909 c.c.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; non è oggetto di autonoma ratio decisoria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Dedotto per vizio di motivazione; la censura è superata dalla diversa ragione dell'inammissibilità dell'appello.
art. 350 c.p.c.
Richiamato per contestare il rilievo officioso della novità della domanda; la Corte considera comunque inammissibile il motivo di gravame.
art. 384 c.p.c.
La Cassazione corregge la motivazione della sentenza impugnata, sostituendo la ragione di inammissibilità della domanda di risoluzione a quella della sua asserita novità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per il contributo unificato ulteriore richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- L'appello è ammissibile solo se proposto da parte effettivamente soccombente sul capo impugnato: il difetto di soccombenza comporta inammissibilità del gravame per carenza di interesse/legittimazione a impugnare.
- Quando il gravame è inammissibile per difetto di soccombenza, non assume rilievo l'eventuale questione della novità della domanda proposta in appello o dell'esercizio dello ius variandi ex art. 1453, comma 2, c.c.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c. quando il dispositivo è corretto nel risultato ma la ratio adottata dal giudice di merito non è condivisibile.
- La deduzione di vizi motivazionali o di violazione di norme processuali non conduce all'accoglimento del ricorso se la decisione di merito è comunque sorretta da una ragione pregiudiziale e assorbente di inammissibilità.
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