Cassazione Civile, Ordinanza n. 33344/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato negli anni Ottanta per il servizio di pulizia di un ospedale pubblico. La società appaltatrice sosteneva che il contratto prevedesse un meccanismo di adeguamento del prezzo delle prestazioni, rimasto inapplicato per diversi anni, e chiedeva la condanna dell’ente sanitario al pagamento delle somme dovute per aggiornamenti del corrispettivo, oltre accessori. In primo grado venivano chiamate in causa sia l’azienda sanitaria subentrata sia la Regione, con decisione parziale che riconosceva una legittimazione passiva differenziata per periodi temporali diversi e dichiarava prescritti alcuni ratei; la sentenza definitiva condannava entrambi i soggetti per quote diverse. In appello la Regione contestava la propria legittimazione passiva e la società appaltatrice proponeva appello incidentale sul quantum. La Corte d’appello accoglieva l’appello principale della Regione, escludendone la legittimazione passiva sulla base della disciplina regionale sopravvenuta sulle gestioni liquidatorie, e respingeva l’incidentale. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) violazione della normativa statale e regionale sulla successione nei rapporti delle soppresse USL, sostenendo che la Regione dovesse ritenersi quantomeno concorrente legittimata passiva; 2) nullità o motivazione apparente della sentenza d’appello per contrasto irriducibile delle affermazioni sulla legittimazione passiva; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla medesima legittimazione passiva della Regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva escluso in radice la legittimazione passiva della Regione. Ha affermato che, per i rapporti creditori e debitori sorti in capo alle soppresse USL, la legittimazione sostanziale e processuale spetta in via concorrente sia alle Regioni, quali successori ex lege, sia alle gestioni liquidatorie, le cui funzioni hanno natura amministrativo-contabile e servente rispetto all’ente regionale. Ha inoltre precisato che una disciplina regionale non può attribuire in via esclusiva tale legittimazione alle gestioni liquidatorie in contrasto con i principi della normativa statale, né applicarsi retroattivamente a fattispecie anteriori. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
utilizzato per censurare l’erronea applicazione della disciplina sulla legittimazione passiva e successione nei rapporti delle soppresse USL
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi
invocato per denunciare motivazione apparente/contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla soppressione delle USL e la successione nei rapporti
indicato come norma che impedisce di far gravare sulle ASL i debiti e crediti delle gestioni pregresse delle USL, imponendo le gestioni a stralcio
art. 2, comma 14, l. n. 549/1995
richiamato come norma che trasforma le gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie e disciplina le funzioni dei commissari liquidatori
d.l. n. 630/1996 conv. in l. n. 21/1997
richiamato come fonte che continua a identificare nelle Regioni i soggetti titolari delle passività delle soppresse USL
L.R. Basilicata n. 50/1994, art. 4
richiamata dalla ricorrente tra le norme regionali rilevanti
L.R. Basilicata n. 34/1995, art. 59
richiamata dalla ricorrente tra le norme regionali rilevanti
L.R. Basilicata n. 27/1996, art. 6
richiamata dalla ricorrente tra le norme regionali rilevanti
L.R. Basilicata n. 5/2015, art. 13
considerata dalla Corte d’appello nel quadro normativo, poi abrogata
L.R. Basilicata n. 3/2016, art. 17, commi 2, 3 e 4
legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale; i debiti ... gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie delle stesse Gestioni liquidatorie
ritenuta dalla Corte di cassazione non idonea ad attribuire in via esclusiva la legittimazione alle gestioni liquidatorie né ad operare retroattivamente sui rapporti sorti in epoca anteriore
art. 6 della legge n. 724 del 1994
qualificato come norma-principio che non può essere derogata dalle discipline regionali in senso incompatibile
art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995
ricostruito come parte del sistema che attribuisce alle Regioni la successione nelle passività delle USL soppressе
Corte cost. n. 430/1997
richiamata a sostegno della lettura costituzionalmente orientata della disciplina
Corte cost. n. 82/1998
richiamata a sostegno della lettura costituzionalmente orientata della disciplina
Corte cost. n. 89/2000
richiamata anche con riferimento a una legge regionale della Basilicata
Cass. Sez. Un. n. 10135/2012
ritenuta decisiva nel chiarire che la legittimazione delle gestioni liquidatorie è amministrativo-contabile e concorrente, non esclusiva
Cass. n. 15487/2014
richiamata in senso conforme alla legittimazione concorrente della Regione
Cass. n. 2343/2019
richiamata in senso conforme alla legittimazione concorrente della Regione
Cass. n. 14245/2020
richiamata in senso conforme alla legittimazione concorrente della Regione
Cass. n. 11723/2021
richiamata in senso conforme alla legittimazione concorrente della Regione
Cass. n. 18976/2022
richiamata in senso conforme alla legittimazione concorrente della Regione
Massime di principio
- Nella successione nei rapporti debitori e creditori delle soppresse USL, la Regione resta legittimata passiva in via concorrente con la gestione liquidatoria, perché è il soggetto che succede ex lege alle passività pregresse.
- La gestione liquidatoria svolge una funzione di natura amministrativo-contabile e servente, finalizzata alla ricognizione e liquidazione delle passività pregresse, e non può essere trasformata in unico centro esclusivo di imputazione processuale in contrasto con la disciplina statale.
- Una legge regionale non può derogare ai principi posti dalla normativa statale in materia di successione nei rapporti delle USL soppresse, né attribuire retroattivamente efficacia esclusiva alla legittimazione della gestione liquidatoria rispetto a rapporti già sorti.
- Quando la sentenza di merito esclude erroneamente la legittimazione passiva di uno dei soggetti concorrenti, resta assorbito l’esame delle ulteriori questioni di merito, come la prescrizione o il quantum, che devono essere riesaminate dal giudice di rinvio.
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