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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36712/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento sintetico relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008, con i quali l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito imponibile sulla base di incrementi patrimoniali e beni indice di capacità contributiva. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per contraddittorietà e violazione dell'obbligo di motivazione, sostenendo che la CTR aveva esaminato nel merito la pretesa pur in presenza di dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale; (2) violazione della normativa interna e eurounitaria sul contraddittorio preventivo, chiedendo anche questione di legittimità costituzionale, e lamentando la mancata considerazione delle osservazioni del contribuente; (3) violazione dell'onere di allegazione, perché l'Ufficio avrebbe ampliato in giudizio il thema decidendum introducendo fatti nuovi, in particolare conferimenti in denaro e successive operazioni di società terze, non contenuti nell'atto impositivo; (4) omesso esame di fatti decisivi, cioè fonti non reddituali che il contribuente assumeva idonee a giustificare gli incrementi patrimoniali; (5) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di non contestazione, poiché il contribuente non sarebbe tenuto a dimostrare fatti non contestati nell'atto e comunque riferiti a terzi. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato contro l'affermazione della CTR secondo cui la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 avrebbe efficacia retroattiva per le annualità anteriori al 2009.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo legittimo, per le annualità 2007-2008, l'accertamento sintetico senza contraddittorio endoprocedimentale e senza applicazione retroattiva del nuovo art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973. Ha invece accolto il terzo e il quinto motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente fondato la decisione anche su elementi di fatto introdotti dall'Ufficio solo in giudizio e non contenuti nell'avviso di accertamento, con conseguente indebita estensione della causa petendi. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. È stato accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia, poiché la CTR aveva errato nel ritenere retroattiva la nuova disciplina del redditometro. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quinto comma; settimo comma

    Per i periodi d'imposta anteriori al 2009 continua ad applicarsi la disciplina previgente dell'accertamento sintetico, con presunzione legale relativa della spesa per incrementi patrimoniali e senza obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. La nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 non ha efficacia retroattiva.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    Norma transitoria di diritto intertemporale: la riforma del redditometro opera solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, escludendo la retroattività per i periodi precedenti al 2009.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale introdotto dalla novella non si applica agli accertamenti riferiti ad annualità anteriori al 2009; quindi l'assenza del contraddittorio non invalida gli avvisi in esame.

  • art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dal ricorrente a fondamento del principio di collaborazione e buona fede, ma la Corte ha escluso che esso imponga, nel caso concreto, la nullità degli avvisi per mancato contraddittorio preventivo.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'Ufficio, nel processo tributario, non può ampliare in giudizio il thema decidendum introducendo fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto impugnato; l'onere di allegazione deve essere assolto nell'atto impositivo.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della nullità della sentenza per difetto o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: la prova contraria del contribuente va valutata rispetto agli elementi di capacità contributiva specificamente indicati nell'atto impositivo.

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    Invocato in relazione al principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto che non possa giovare all'Ufficio l'introduzione di fatti nuovi non contenuti nell'atto, né gravare il contribuente della prova di circostanze estranee alla pretesa originaria.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le norme sul sindacato di legittimità richiamate per i motivi di ricorso: violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato per sostenere un diritto al contraddittorio preventivo, ma ritenuto non dirimente nel caso di tributi non armonizzati e in assenza di specifica previsione interna applicabile.

  • art. 6 TUE

    Richiamato dal ricorrente insieme alla Carta dei diritti fondamentali per fondare il contraddittorio eurounitario; la Corte ha escluso l'applicabilità al caso di specie.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Ufficio, pur essendo attore in senso sostanziale, non può fondare la propria pretesa giudiziale su fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli posti a base dell'atto impugnato: la causa petendi dell'accertamento deve rimanere quella originariamente enunciata nell'avviso.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, per le annualità anteriori al 2009 continua ad applicarsi la disciplina previgente dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973; la riforma del 2010 non opera retroattivamente e il contraddittorio endoprocedimentale introdotto dalla novella non è richiesto per tali annualità.
  • Per superare l'accertamento sintetico, il contribuente deve offrire prova contraria rispetto agli specifici indici di capacità contributiva posti a base dell'atto; tale prova va apprezzata in relazione agli elementi originariamente contestati dall'Amministrazione e non può essere valutata alla luce di fatti sopravvenuti o nuovi allegati solo in giudizio dall'Ufficio.
  • Il contraddittorio preventivo di matrice eurounitaria rileva, in linea generale, per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati opera solo se una disposizione interna lo prevede espressamente.
  • Quando manca un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, non sussiste neppure un autonomo obbligo di motivazione 'rafforzata' dell'atto impositivo sulle osservazioni del contribuente oltre a quello ordinario, fermo restando il dovere dell'Amministrazione di valutarle.
  • La nuova disciplina del redditometro introdotta dal d.l. n. 78/2010 è normativa sostanziale, perché incide sui criteri di determinazione della base imponibile e sull'onere probatorio; per questo si applica solo per il futuro.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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