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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31266/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione oneri detraiti per lavori di manutenzione, ritenendo che la detrazione non spettasse perché, anteriormente all'anno in contestazione, era intervenuto un atto di divisione-permuta per effetto del quale ciascuna parte aveva acquistato il diritto su un solo immobile. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1, comma 7, l. n. 449/1997, assumendo che la detrazione per ristrutturazioni non spetti a chi abbia alienato l'immobile; 3) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000, sotto il profilo del legittimo affidamento. Prima della decisione sul merito, il contribuente ha depositato memoria e documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 197 e ss., l. n. 197/2022, con pagamento della prima e unica rata, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale adesione alla definizione agevolata della controversia pendente ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, come modificati dal d.l. n. 34/2023, rilevando il deposito della domanda e della quietanza di pagamento entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale della definizione agevolata. La Corte ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, poiché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ai giudizi estinti per definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando tempestivamente documentata con domanda e pagamento dovuto o della prima rata, impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
  • In presenza di estinzione per definizione agevolata non si decide il merito dei motivi di ricorso, né rilevano le censure su motivazione apparente o violazione di legge prospettate dall'impugnante.
  • Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale della definizione agevolata.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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