Cassazione Civile, Ordinanza n. 31266/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2013, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione oneri detraiti per lavori di manutenzione, ritenendo che la detrazione non spettasse perché, anteriormente all'anno in contestazione, era intervenuto un atto di divisione-permuta per effetto del quale ciascuna parte aveva acquistato il diritto su un solo immobile. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto impositivo. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1, comma 7, l. n. 449/1997, assumendo che la detrazione per ristrutturazioni non spetti a chi abbia alienato l'immobile; 3) violazione dell'art. 10 l. n. 212/2000, sotto il profilo del legittimo affidamento. Prima della decisione sul merito, il contribuente ha depositato memoria e documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 197 e ss., l. n. 197/2022, con pagamento della prima e unica rata, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale adesione alla definizione agevolata della controversia pendente ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022, come modificati dal d.l. n. 34/2023, rilevando il deposito della domanda e della quietanza di pagamento entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale della definizione agevolata. La Corte ha inoltre escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato, poiché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ai giudizi estinti per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso sulla motivazione apparente della sentenza di merito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 1, comma 7, l. n. 449/1997
invocato dall'Agenzia per sostenere l'inesistenza del diritto alla detrazione per ristrutturazione in capo a chi abbia alienato l'immobile
invocato quale norma sul legittimo affidamento del contribuente
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
"il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
prevede l'estinzione del processo a seguito di definizione agevolata della controversia, previa tempestiva domanda e prova del pagamento dovuto o della prima rata
art. 1, commi 200 e 201, l. n. 197/2022
disciplina il diniego della definizione agevolata, la sua impugnazione e la revocazione del provvedimento di estinzione
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
richiamato quale modifica sopravvenuta alla disciplina della definizione agevolata
menzionato nella memoria della parte, ma il deposito ha rivelato che la domanda era in realtà riferita alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando tempestivamente documentata con domanda e pagamento dovuto o della prima rata, impone la declaratoria di estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione per definizione agevolata non si decide il merito dei motivi di ricorso, né rilevano le censure su motivazione apparente o violazione di legge prospettate dall'impugnante.
- Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale della definizione agevolata.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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