Cassazione Civile, Ordinanza n. 30868/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di un contributo camerale relativo all’anno d’imposta 2007, per un importo di euro 121,69, notificata al contribuente poi deceduto e proseguita dalla vedova quale erede. In primo grado e in appello venivano dedotti: mancata notifica dell’atto, difetto di motivazione, omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento e inesistenza/nullità della notificazione. La CTR respingeva l’appello ritenendo legittima l’iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione e richiamando la normativa camerale e la disciplina sulla riscossione. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione delle norme su notificazioni e onere della prova, per l’assenza della data nella relata di notifica della cartella, che avrebbe reso la notificazione giuridicamente inesistente; (2) violazione degli stessi principi, per avere la CTR escluso la nullità della cartella pur in mancanza di prova della notifica da parte dell’agente della riscossione; (3) violazione delle norme sulla motivazione degli atti amministrativi e tributari, per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione della cartella, specie in assenza di un precedente avviso di accertamento.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi, rilevando per il primo la mancata autosufficienza del ricorso, in particolare per l’omessa trascrizione dell’atto di appello e per la mancata specificazione della modalità di notifica; per il secondo osserva inoltre che la CTR non aveva affatto fondato la decisione sul raggiungimento dello scopo della notificazione, ma sulla legittimità dell’iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione. Accoglie invece il terzo motivo, perché la CTR non si era pronunciata sul motivo di gravame relativo al difetto di motivazione della cartella. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la mancata pronuncia su un motivo di gravame integra nullità della sentenza ed è deducibile in cassazione come omessa pronuncia, ma il motivo deve essere specificamente autosufficiente
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma non assume ruolo decisivo nella ratio decidendi
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni
richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della notificazione e raggiungimento dello scopo
richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della notificazione
richiamato per il riparto dell’onere della prova della notificazione e dei fatti costitutivi della pretesa
richiamato dalla ricorrente per la disciplina delle notificazioni tributarie
richiamato dalla Corte per affermare che la notifica della cartella può perfezionarsi, a seconda della modalità prescelta, con l’avviso di ricevimento o con la relata, senza necessità di una relata nella notificazione diretta a mezzo posta
la cartella non preceduta da avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile
impone, in materia tributaria, l’obbligo di motivazione degli atti impositivi e si applica anche alla cartella che costituisca il primo atto di pretesa
art. 13, comma 1, lett. c), regolamento camerale
richiamato per sostenere la legittimità dell’iscrizione diretta a ruolo delle somme dovute, senza preventiva contestazione
art. 13, comma 2, regolamento camerale
richiamato unitamente al comma 1 per la disciplina della riscossione diretta
art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
richiamato quale base normativa della possibilità per le camere di commercio di continuare ad operare con iscrizione immediata a ruolo
richiamato come antecedente normativo della riscossione mediante ruolo delle somme non pagate nei termini
L. n. 51/1982
legge di conversione del d.l. n. 786/1981, richiamata per la disciplina della riscossione a mezzo ruolo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce l’omessa pronuncia su un’eccezione o domanda deve indicare in modo autosufficiente dove e come la questione sia stata proposta nel merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La contestazione della notificazione di una cartella richiede di specificare la modalità concreta di notificazione, poiché la verifica dei vizi formali varia a seconda che la notifica sia stata eseguita direttamente a mezzo posta o tramite altra modalità.
- La cartella di pagamento che costituisce il primo atto con cui l’amministrazione espone la pretesa tributaria deve essere adeguatamente motivata, con indicazione chiara e intellegibile dei presupposti della richiesta, in applicazione della disciplina generale sulla motivazione degli atti amministrativi e di quella speciale tributaria.
- L’omessa pronuncia del giudice di appello su uno specifico motivo di gravame integra un vizio deducibile in cassazione e comporta la cassazione della sentenza limitatamente al capo non esaminato.
- In tema di riscossione mediante ruolo, la legittimità dell’iscrizione diretta a ruolo può essere riconosciuta quando la normativa di settore la preveda espressamente; tale profilo, però, è distinto e autonomo rispetto al diverso obbligo di motivazione dell’atto impositivo.
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