Cassazione Civile, Ordinanza n. 13431/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2003 a una socia al 25% di una società estinta, in cui l'Ufficio aveva imputato maggiori redditi di capitale in conseguenza di maggiori ricavi non contabilizzati accertati in capo alla società partecipata, con recupero di Irpef e addizionali e irrogazione di sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 44 TUIR, degli artt. 38, comma 3, e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, o, in subordine, motivazione insufficiente/illogica/contraddittoria. La contribuente proponeva ricorso incidentale condizionato con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'appello incidentale; 2) omesso esame di un fatto decisivo; 3) in subordine, vizio di motivazione. Nel corso del giudizio di legittimità entrambe le parti hanno chiesto l'estinzione del processo per definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018, con invocata cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la lite era stata definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ha richiamato la ratio della disciplina e la giurisprudenza indicata in motivazione, ritenendo che non vi fossero ragioni per non pervenire immediatamente all'estinzione del processo pendente. Quanto alle spese, ha stabilito che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
Richiamato come norma ritenuta violata dall'Ufficio nel primo motivo di ricorso, in tema di imputazione ai soci dei redditi di capitale derivanti da partecipazioni societarie.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo quale base normativa del recupero impositivo contestato.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dall'Agenzia nel primo motivo quale norma applicata nell'attività di accertamento.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nel giudizio tributario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Indicato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo; è richiamata anche la previgente formulazione per il caso di applicabilità ratione temporis.
Richiamato dalla contribuente per denunciare l'omessa pronuncia sull'appello incidentale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicato come parametro del motivo di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018
Base normativa della definizione agevolata invocata dalla contribuente e riconosciuta come idonea a determinare la cessazione della materia del contendere.
Richiamato dall'Agenzia per chiedere l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. n. 119/2018
Applicato per statuire che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Richiamato quale disciplina della definizione agevolata della lite.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata in relazione alla definizione agevolata.
Richiamato quale disciplina del processo tributario e dell'estinzione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria sia stata validamente definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia rende inutile la prosecuzione del giudizio e consente di realizzare immediatamente la ratio legis di chiusura del contenzioso pendente.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla norma applicabile, con imputazione delle spese alla parte che le ha anticipate.
- Nel giudizio di cassazione tributario, la richiesta concorde delle parti di prendere atto della definizione della lite è sufficiente, se la fattispecie legale risulta integrata, per pronunciare l'estinzione del processo.
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