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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33076/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'IVA relativa al periodo d'imposta 2006, connessa all'imposta sugli intrattenimenti e determinata in via forfetizzata. La società aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, sostenendo che non le fosse stato notificato il titolo fondante la pretesa, né la comunicazione preventiva prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 462/1997, e che fosse mancato il contraddittorio endoprocedimentale, oltre alla contestazione specifica delle violazioni. In appello l'Agenzia delle Entrate ha ottenuto la riforma della decisione. In Cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile e violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; (2) omessa pronuncia sull'eccezione relativa all'erroneo iter seguito per la rettifica del metodo di liquidazione dell'IVA; (3) violazione di varie norme tributarie e del principio del contraddittorio, assumendo che l'Ufficio non potesse revocare il regime IVA ordinario e applicare quello forfetario mediante cartella non preceduta da comunicazione di irregolarità, ma dovesse procedere con p.v.c. e avviso di rettifica; (4) ulteriore violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle norme richiamate, tra cui la L. 212/2000, la L. 4/1929 e gli artt. 24 e 97 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o incomprensibile, rilevando che il giudice di merito aveva chiaramente affermato la legittimità della notifica della comunicazione di irregolarità prima della cartella e l'insussistenza della violazione del contraddittorio. Quanto ai motivi centrali, la Corte ha ritenuto che, in tema di IVA forfetizzata connessa all'imposta sugli intrattenimenti, gli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies d.P.R. n. 640/1972 consentono all'Amministrazione di procedere mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, senza che sia necessario un previo contraddittorio con il contribuente, un p.v.c. o un avviso di accertamento. È stato inoltre affermato che il ricorso alla disciplina ordinaria dell'IVA opera solo per quanto non previsto dalle citate norme speciali, e non come schema necessariamente sostitutivo. Le spese sono state poste a carico della società ricorrente secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità, ritenendo la motivazione sufficiente e intellegibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato come parametro sulla motivazione della sentenza; la Corte ha ribadito che il vizio sussiste solo in caso di motivazione apparente, mancante o incomprensibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura per violazione di legge relativa al procedimento di accertamento e riscossione dell'IVA forfetizzata connessa agli intrattenimenti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per chiarire che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale.

  • art. 2 d.lgs. n. 462/1997

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità della comunicazione preventiva; la Corte non ha accolto la tesi, ritenendo applicabile la disciplina speciale di riscossione.

  • art. 6 L. n. 212/2000

    Richiamato a sostegno della tesi sul contraddittorio e sulla comunicazione preventiva; la Corte ha ritenuto infondato il motivo.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Citato in relazione ai canoni interpretativi e al contraddittorio procedimentale, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 24 L. n. 4/1929

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di p.v.c. e accertamento; la Corte ha escluso che tali forme fossero imposte dalle norme speciali.

  • art. 1 L. n. 241/1990

    Richiamato nel motivo sul contraddittorio endoprocedimentale; non ritenuto dirimente.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle garanzie procedimentali; non accolto.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dei principi di buon andamento e imparzialità; non accolto.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    Citato per interpretare la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del sindacato al minimo costituzionale.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.

  • art. 74, comma 5, d.P.R. n. 633/1972

    Norma sul regime IVA ordinario, che la ricorrente riteneva applicato indebitamente; la Corte ha precisato che il regime ordinario opera solo quando il contribuente abbia validamente optato per esso e nei limiti non coperti dalla disciplina speciale.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972

    Norma centrale: per gli intrattenimenti l'IVA è determinata forfetariamente e riscossa con le modalità dell'imposta sugli intrattenimenti; l'opzione per l'ordinario va comunicata al concessionario.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel motivo per contestare il controllo automatizzato; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina speciale di riscossione.

  • artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies d.P.R. n. 640/1972

    Norme decisive: disciplinano il controllo automatizzato, l'iscrizione diretta a ruolo e la notifica della cartella per l'imposta sugli intrattenimenti; per l'IVA forfetizzata connessa consentono la medesima procedura, senza imporre p.v.c., avviso di accertamento o contraddittorio preventivo necessario.

  • art. 37, comma 2, d.P.R. n. 640/1972

    Richiamato dalla ricorrente come base del procedimento accertativo; la Corte non ne ha tratto una necessità di p.v.c. nel caso di specie.

  • art. 75, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha affermato la prevalenza della disciplina speciale di cui agli artt. 14-ter e seguenti d.P.R. n. 640/1972.

  • art. 57, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in comparazione; la Corte, seguendo la giurisprudenza precedente, ha precisato che non si applica il termine ordinario di decorrenza legato alla dichiarazione annuale.

Massime di principio

  • In materia di IVA determinata forfetariamente e connessa all'imposta sugli intrattenimenti, la disciplina speciale degli artt. 14-ter, 14-quater e 14-quinquies d.P.R. n. 640/1972 consente all'Amministrazione di procedere mediante iscrizione a ruolo e cartella di pagamento, senza che sia necessario un avviso di accertamento.
  • La medesima disciplina speciale non impone, quale شرط di legittimità dell'azione di recupero, la previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente né la redazione di un p.v.c.; tali forme rappresentano, al più, una modalità alternativa ordinaria rimessa all'attività dell'Ufficio.
  • Quando una sentenza d'appello espone in modo comprensibile le ragioni della decisione, non ricorre la nullità per motivazione apparente; il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale.
  • Nell'interpretare una disciplina speciale di riscossione, la clausola di rinvio alle norme ordinarie opera solo per gli aspetti non regolati dalla disciplina speciale e non può essere letta come sostitutiva del meccanismo speciale stesso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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