Cassazione Civile, Ordinanza n. 19896/2021 del 13/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2007, aveva contestato al contribuente maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ricostruendo il reddito in via analitico-induttiva ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, sulla base dell'incongruità tra i ricavi dichiarati, gli studi di settore e i chilometri percorsi con il taxi. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello del contribuente, ritenendo da un lato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e, dall'altro, comunque legittimo l'accertamento. In cassazione il contribuente ha dedotto, con i primi due motivi, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la CTR erroneamente considerato inammissibile l'appello pur dovendosi invece esaminare il merito; con gli altri motivi ha denunciato, in sintesi, nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione/delega, omessa pronuncia su eccezioni relative alla motivazione e allegazione degli atti richiamati, e illegittimità della metodologia accertativa e dei presupposti probatori dell'accertamento induttivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi, affermando che nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente e che la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non comporta di per sé inammissibilità, se l'atto di gravame contiene comunque una chiara contestazione della decisione impugnata. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese, assorbendo gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro di censura per violazione di legge nelle varie doglianze proposte in cassazione.
la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, nel processo tributario, va interpretata restrittivamente; è sufficiente una contestazione comprensibile della decisione di primo grado, anche se le difese ripropongono argomenti già svolti.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
l'onere di impugnazione specifica non esige formule sacramentali; la riproposizione delle ragioni già addotte può essere sufficiente se dal gravame emergono, anche implicitamente, le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73
norma posta a fondamento della ricostruzione analitico-induttiva del reddito e dei maggiori ricavi contestati al contribuente.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/73
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e di delega, ma la Corte non esamina nel merito tale censura perché assorbita.
richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati nell'avviso, ma la censura resta assorbita.
richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio endoprocedimentale e alla motivazione dell'atto, ma la censura resta assorbita.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/73
richiamato dal ricorrente per contestare la commistione tra accertamento analitico e induttivo, ma la censura resta assorbita.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma la Corte non vi si pronuncia per assorbimento.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio.
richiamato per affermare l'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere applicata in modo restrittivo, poiché limita l'accesso alla tutela giurisdizionale.
- L'onere di specificità dell'appello è soddisfatto quando, letta nel suo complesso, l'atto esprime in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e contrappone al ragionamento del giudice le ragioni di dissenso della parte appellante.
- La mera riproposizione in appello delle difese già svolte nel ricorso introduttivo non determina automaticamente inammissibilità, se tali ragioni risultano comunque poste in contrapposizione alla motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di appello dichiara inammissibile il gravame, non può poi esaminare nel merito la controversia, perché si spoglia della potestas iudicandi; eventuali ulteriori argomentazioni di merito sono ad abundantiam.
- L'accoglimento della censura processuale che travolge la statuizione di inammissibilità comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze non esaminate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19860/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19861/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19862/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19863/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19864/2021 del 13/07/2021
- ordinanza_civile · 13 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 19866/2021 del 13/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →