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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05451/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società proprietaria di un fabbricato adibito a discarica e classificato in categoria catastale D/7, di un avviso di accertamento catastale con il quale l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA per nuova costruzione, aveva rettificato la rendita proposta dalla contribuente da euro 8.774,20 a euro 24.400,00. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto per difetto di motivazione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato, ritenendo la motivazione generica e insufficiente perché non esplicitava le ragioni dello scostamento dalla proposta DOCFA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, dell'art. 1, comma 244, L. 190/2014 e dell'art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701, per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto carente di motivazione l'atto di classamento; (2) violazione delle norme catastali richiamate e delle istruzioni della circolare n. 6/2012, sostenendo che il metodo di stima adottato dalla contribuente, fondato sull'approccio reddituale dei flussi di cassa attualizzati, non era compatibile con la disciplina catastale. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, ha ritenuto fondati i due motivi del ricorso, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che, nella procedura DOCFA attivata su iniziativa del contribuente, l'obbligo motivazionale dell'avviso di classamento è più contenuto e può essere assolto con l'indicazione dei dati catastali e della valutazione tecnica effettuata, senza necessità di una motivazione analitica dello scostamento rispetto alla proposta del contribuente, quando non siano stati disattesi gli elementi di fatto da questi indicati. Il giudice di merito dovrà quindi riesaminare il fatto secondo i parametri indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la Corte ne distingue l'applicazione nei casi di classamento catastale su iniziativa del contribuente, nei quali la motivazione può essere sintetica se l'Ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Norma richiamata dal ricorrente quale fondamento della disciplina del classamento e delle modalità di stima catastale; la Corte la legge in coordinamento con la disciplina DOCFA e con la circolare richiamata.

  • art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La Corte lo considera la base della procedura DOCFA: quando il classamento deriva da denuncia del contribuente, l'Ufficio può limitarsi a controlli e rettifiche e l'obbligo di motivazione è soddisfatto dall'indicazione dei dati catastali e della valutazione tecnica.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Richiamato nel secondo motivo tra le norme catastali applicabili; nel ragionamento della Corte è parte del complessivo quadro normativo sul classamento e sulla stima catastale.

  • art. 1, comma 336, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    Richiamato quale norma relativa a ipotesi di intervento catastale d'ufficio; la Corte la menziona nel distinguere i casi di revisione d'ufficio da quelli originati dalla dichiarazione del contribuente.

  • art. 7 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604

    Richiamato per il principio della stima diretta dei fabbricati speciali o particolari, compresi quelli in categoria D ed E, senza necessità di sopralluogo obbligatorio.

  • art. 8 d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    Usato come parametro per individuare gli elementi concreti che giustificano il diverso classamento nelle ipotesi di revisione d'ufficio (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie).

  • art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    Citato nella parte dedicata ai criteri motivazionali degli atti di riclassificazione d'ufficio, con indicazione dei presupposti che devono emergere dall'atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Parametrizza i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando il classamento catastale deriva da procedura DOCFA attivata su iniziativa del contribuente, l'avviso dell'Ufficio è validamente motivato se contiene gli elementi amministrativo-censuari essenziali e l'esito della valutazione tecnica, senza necessità di una motivazione analitica sul perché sia stata disattesa la rendita proposta, purché i dati di fatto dichiarati non siano contestati.
  • Diversamente, nei casi di riclassamento d'ufficio o di revisione massiva dei parametri catastali, la motivazione deve indicare in modo specifico i presupposti fattuali e tecnici del nuovo classamento, così da rendere conoscibili le ragioni concrete della variazione e delimitare il contenzioso.
  • L'adeguatezza della motivazione va valutata ex ante, cioè con riferimento al contenuto dell'atto al momento della sua emissione, e non può essere integrata successivamente in giudizio dall'Amministrazione.
  • Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare classificati nei gruppi catastali D ed E, la rendita può essere determinata mediante stima diretta basata sulle risultanze documentali disponibili, senza che il previo sopralluogo costituisca un requisito necessario di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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