Cassazione Civile, Ordinanza n. 05380/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da una procedura fallimentare dichiarata dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello. In un precedente giudizio di legittimità, il ricorso della società era stato dichiarato inammissibile perché la censura relativa alla notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'istanza di fallimento era stata ritenuta aspecifica: mancava la riproduzione della relata di notificazione e la spiegazione delle ragioni per cui la notifica sarebbe stata giuridicamente inesistente. La società ha quindi proposto revocazione dell'ordinanza della Cassazione, deducendo errore di fatto: sosteneva di aver indicato specificamente l'atto processuale rilevante, cioè la relata in calce al decreto ingiuntivo, e che la Corte avrebbe dovuto accedere agli atti per verificare, in presenza di un error in procedendo, che la notifica era stata effettuata a un soggetto privo di collegamenti con la società. Secondo la ricorrente, la mancata considerazione della relata di notificazione aveva inciso in modo decisivo sulla decisione di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione mirasse in realtà a censurare un errore di giudizio, ossia la valutazione di inammissibilità per difetto di specificità del ricorso originario ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e non un errore percettivo revocatorio. Ha quindi escluso che ricorressero i presupposti della revocazione dell'ordinanza della Cassazione, ribadendo che la revocazione ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è ammessa solo per errori meramente percettivi, non per contestare valutazioni giuridiche o interpretative. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non vi è stata regolazione delle spese per mancata costituzione delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il motivo si fonda
la verifica del rispetto di tale requisito è decisiva per valutare l'ammissibilità del ricorso per cassazione; la sua violazione rende inammissibile la censura quando il ricorrente non indichi in modo specifico gli atti rilevanti.
consente la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione solo nei limiti dell'errore revocatorio.
l'errore revocatorio è configurabile solo come errore di fatto percettivo, risultante dagli atti e decisivo; non copre errori di giudizio o di diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il rigetto/inammissibilità comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione è esperibile soltanto quando il giudice sia incorso in un errore meramente percettivo su un fatto positivamente acquisito o escluso dagli atti, e non quando si contesti la valutazione giuridica o interpretativa compiuta dalla Corte.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che miri, in sostanza, a rimettere in discussione un precedente giudizio di inammissibilità fondato sul difetto di specificità del ricorso per cassazione.
- Il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. resta requisito autonomo e non può essere eluso mediante il generico richiamo al potere della Corte di accedere direttamente al fascicolo.
- La revocazione non può essere utilizzata come mezzo surrettizio per ottenere una nuova valutazione di questioni processuali o di diritto già decise in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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