Cassazione Civile, Ordinanza n. 05397/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa dal ricorrente nei confronti del Ministero. Con ordinanza del giudice dell'esecuzione venivano assegnate al creditore le somme pignorate e venivano liquidate a carico del Ministero le spese dell'esecuzione. Sull'ordinanza di assegnazione veniva poi applicata l'imposta di registro, che il creditore provvedeva a pagare. Il ricorrente chiedeva quindi la condanna del Ministero a rimborsargli l'importo della tassa di registro, sostenendo che, in base all'art. 95 c.p.c., il debitore esecutato dovesse sopportare anche tale costo quale spesa del procedimento esecutivo. Il Giudice di pace rigettava la domanda. In appello il Tribunale dichiarava l'impugnazione inammissibile, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata resa secondo equità e che l'appellante avesse dedotto solo violazioni di legge non riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., nonché l'omessa o apparente motivazione, sostenendo che l'appello era invece ammissibile perché basato sulla dedotta violazione dell'art. 95 c.p.c., norma processuale e principio regolatore della materia esecutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, nei giudizi decisi secondo equità, la denuncia della violazione dell'art. 95 c.p.c. integra comunque la deduzione di una violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., e quindi rende ammissibile l'appello, indipendentemente dal fatto che la censura possa anche essere letta come violazione di un principio regolatore della materia. Perciò ha cassato la sentenza del Tribunale di Messina e ha rinviato allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per la rappresentanza e difesa personale dell'avvocato ricorrente
art. 95 cod. proc. civ.
la sua deduzione come norma violata nell'appello vale a integrare la denuncia di violazione delle norme sul procedimento, rendendo ammissibile il gravame contro sentenza resa secondo equità
art. 113, comma 2, cod. proc. civ.
richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con l'art. 339 c.p.c. per contestare la qualificazione dell'inammissibilità dell'appello
art. 339, comma 3, cod. proc. civ.
le violazioni denunciate nel gravame, se attinenti alle norme sul procedimento, consentono l'appello anche contro sentenze pronunciate secondo equità
art. 132 cod. proc. civ.
richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'apparenza della motivazione
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
richiamato nel motivo di ricorso per la denuncia di motivazione apparente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussistendo l'inammissibilità o il rigetto, la Corte esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato base a cui si rapporta l'eventuale ulteriore importo
Massime di principio
- In materia di appello avverso sentenza pronunciata secondo equità, la deduzione della violazione di una norma processuale è sufficiente a ricondurre il motivo all'ipotesi di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., rendendo il gravame ammissibile.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello contro una sentenza equitativa non è necessario che la censura sia qualificata esclusivamente come violazione dei principi regolatori della materia, se essa denuncia anche la violazione di norme sul procedimento.
- Nel giudizio di legittimità, quando viene denunciato un error in procedendo, la censura non va esaminata come vizio di motivazione, ma imponendo alla Corte l'accesso diretto agli atti per verificare la sussistenza del vizio processuale.
- La denuncia di motivazione apparente non è il veicolo corretto per censurare un vizio processuale in cassazione, ove il vizio stesso sia direttamente verificabile dagli atti.
- rami
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