Cassazione Civile, Ordinanza n. 05398/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
Tre comproprietari di terreni siti nel territorio comunale proponevano opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione per alcune porzioni dei loro fondi, deducendo l'incongruità del valore venale offerto dall'ente espropriante. Nel corso del giudizio davanti alla Corte d'appello, il Comune rappresentava che il progetto dell'opera pubblica era stato modificato ed era stata eliminata la strada che interessava i terreni; i proprietari, a loro volta, riferivano che era in corso la pratica di retrocessione e chiedevano un rinvio per il completamento della stessa. La Corte d'appello dichiarava però cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la modifica del progetto e l'eliminazione della strada implicassero la retrocessione dei terreni espropriati. Contro tale ordinanza i proprietari ricorrevano per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio e decisione 'a sorpresa'; 2) mancata previa precisazione delle conclusioni o discussione; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere dichiarato la cessazione della materia del contendere senza concorde richiesta delle parti e senza che la retrocessione fosse perfezionata; 4) falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. 327/2001, poiché la retrocessione è un diritto potestativo dell'espropriato e non opera automaticamente; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo al mancato perfezionamento della retrocessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla medesima Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di cessazione della materia del contendere perché non vi era stata una concorde presa d'atto delle parti del mutamento della situazione sostanziale e, soprattutto, perché la semplice modifica del progetto e l'eliminazione della strada non integravano di per sé la retrocessione dei beni espropriati. Il diritto alla retrocessione è infatti potestativo e richiede una specifica iniziativa dell'espropriato; solo il suo eventuale esercizio e il perfezionamento del relativo procedimento possono incidere sull'interesse ad agire nell'opposizione alla stima.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 327/2001
richiamato come base normativa dell'opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione
art. 29 d.lgs. n. 150/2011
richiamato quale rito applicabile all'opposizione alla stima
art. 101 c.p.c.
invocato dai ricorrenti per denunciare la violazione del contraddittorio e la decisione a sorpresa
art. 112 c.p.c.
la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza di concorde richiesta o di un effettivo mutamento sostanziale che elimini l'interesse, pena ultrapetizione/vizio di attività
art. 183, comma 4, c.p.c.
invocato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio e alle preclusioni difensive
art. 702-ter c.p.c.
invocato dai ricorrenti con riferimento al rito sommario e alle modalità decisorie
art. 281-quinquies c.p.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere la necessità di previa discussione/precisazione delle conclusioni
art. 47 d.P.R. n. 327/2001
interpretato nel senso che la retrocessione del bene espropriato è un diritto potestativo dell'espropriato e non opera automaticamente per il solo fatto della mancata realizzazione o modifica dell'opera
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in via sistematica quale parametro del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata solo perché l'opera pubblica è stata modificata o soppressa: occorre verificare se vi sia stato un effettivo soddisfacimento della pretesa o un mutamento sostanziale idoneo a far venir meno l'interesse ad agire.
- La retrocessione del bene espropriato non è un effetto automatico della mancata realizzazione dell'opera pubblica, ma un diritto potestativo dell'espropriato che richiede una specifica domanda o iniziativa del titolare.
- In mancanza di un accordo processuale espresso delle parti sul venir meno della materia del contendere, il giudice deve valutare il fatto sopravvenuto e, se non risulta l'effettiva cessazione dell'interesse, deve decidere la controversia nel merito.
- La semplice pendenza di una pratica di retrocessione o l'eliminazione dell'intervento che aveva interessato l'area non equivalgono al perfezionamento della retrocessione e non bastano, da sole, a paralizzare l'opposizione alla stima.
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