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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05400/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010, limitatamente alle sanzioni iscritte a ruolo in via provvisoria. In primo grado e in appello aveva dedotto, tra l'altro, incompetenza territoriale, inesistenza o nullità della notifica, insussistenza dei presupposti delle sanzioni, nullità derivata dall'atto prodromico e difetto di delega. Durante il giudizio di appello aveva anche presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119/2018, poi negata dall'Agenzia; contro tale diniego proponeva separato ricorso, fondato su due censure: la pretesa natura impoesattiva secondaria dell'intimazione e la pretesa carenza di capacità processuale o competenza del Direttore provinciale a emanare il diniego. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR il contribuente articolava tre motivi: 1) censura contro il rigetto del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata; 2) doglianza di motivazione apparente sulla questione del difetto di motivazione dell'intimazione; 3) violazione dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 per l'affermazione di inammissibilità della riproposizione in appello di questioni già dedotte in primo grado.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al diniego di definizione agevolata, affermando che, in caso di riscossione provvisoria conseguente a sentenza di primo grado, l'istanza di definizione deve essere riferita all'originario atto impositivo e che il diniego compete all'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento; ha inoltre chiarito che il richiamo dell'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018 alle forme processuali riguarda solo la notificazione e non la natura o competenza dell'organo emanante, e che non è utilizzabile, per analogia, la disciplina dell'accertamento con adesione, mancando l'eadem ratio. Quanto all'intimazione di pagamento, il primo motivo è stato dichiarato assorbito dalla reiezione del ricorso sul diniego. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR aveva motivato in modo sufficiente, spiegando che l'atto di riscossione, fondato su una sentenza ben conosciuta dal contribuente, non richiedeva una motivazione ulteriore rispetto al contenuto della decisione richiamata; l'uso improprio del termine 'giudicato' è stato ritenuto irrilevante. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati indicati il contenuto delle questioni asseritamente riproposte, né il modo in cui esse fossero state dedotte in appello. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018, art. 6, comma 12

    La disposizione è stata letta nel senso che il riferimento alle forme degli atti processuali riguarda solo la notificazione dell'istanza o del diniego, non anche l'organo competente a emettere il provvedimento, che resta l'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento.

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 56

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di specificità, in quanto non erano chiaramente individuati i motivi di appello asseritamente riproposti né il loro contenuto.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di riscossione provvisoria conseguente a decisione di primo grado, l'eventuale istanza di definizione agevolata va riferita all'originario atto impositivo e non all'atto di riscossione successivo.
  • Il diniego della definizione agevolata deve essere adottato dall'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento relativo al tributo e all'annualità interessata, poiché l'atto ha natura amministrativa e non processuale.
  • Il rinvio dell'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119/2018 alle forme processuali ha portata limitata alla notificazione e non può essere esteso alla competenza dell'organo emanante.
  • Non è possibile applicare in via analogica la disciplina dell'accertamento con adesione per individuare una diversa competenza territoriale nella definizione agevolata, se manca un'effettiva eadem ratio e si tratta di istituto eccezionale.
  • In cassazione è inammissibile la censura per violazione dell'art. 56 d.lgs. n. 546/1992 quando il motivo non sia specifico e non consenta di individuare con precisione le questioni asseritamente riproposte in appello.
  • Una motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice; non ricorre quando la sentenza espliciti le ragioni per cui l'atto impugnato non richiede ulteriori giustificazioni oltre il richiamo alla precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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