Cassazione Civile, Ordinanza n. 05378/2025 del 01/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia origina da un verbale di accertamento con cui la Provincia contestava alla società concessionaria autostradale l’occupazione abusiva, senza titolo concessorio provinciale, dello spazio sovrastante una strada provinciale mediante un pontone autostradale, nonché il mancato pagamento del relativo canone di occupazione per l’anno 2013. La Provincia richiamava la disciplina del COSAP e il proprio regolamento provinciale, ritenendo dovuta la sanzione pecuniaria e, in astratto, anche misure ripristinatorie. Il TAR aveva inizialmente declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario; il Consiglio di Stato, con una prima sentenza, aveva affermato invece la giurisdizione amministrativa e rimesso la causa al TAR, e con successiva sentenza di merito aveva accolto l’appello della società, annullando il verbale e affermando che per quella occupazione non era dovuto alcun canone o corrispettivo. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse solo una sanzione amministrativa pecuniaria e che il regolamento provinciale non prevedesse alcun potere ripristinatorio; 2) difetto di giurisdizione anche perché la misura della rimozione, prevista dal Codice della strada in altre ipotesi, sarebbe comunque accessoria e non applicabile al caso di soprasuolo; 3) difetto di giurisdizione in materia di canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche ed eccesso di potere giurisdizionale, poiché il Consiglio di Stato avrebbe statuito anche sulla non debenza del canone, invadendo la sfera del giudice ordinario e del legislatore. La società resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e per mancata impugnazione di tutti i capi della precedente sentenza sul riparto di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Provincia. Ha ritenuto tardivi e quindi coperti da giudicato i primi due motivi, perché diretti contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva già definitivamente affermato la giurisdizione amministrativa ed era immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso sia il difetto di giurisdizione sia l’eccesso di potere giurisdizionale: la domanda introduttiva della società mirava all’annullamento del verbale di accertamento dell’asserita abusività dell’occupazione, e la pronuncia sulla non debenza del canone era stata considerata una mera conseguenza argomentativa della negata abusività e non una autonoma invasione della sfera del giudice ordinario o del legislatore. La Corte ha inoltre ribadito che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa sussiste solo quando il giudice speciale crei una norma nuova, non quando interpreti la normativa vigente, anche estensivamente o analogicamente. La Provincia è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato come base normativa della contestazione provinciale relativa all’occupazione abusiva e al correlato regime sanzionatorio
art. 50, comma 1, Regolamento provinciale COSAP approvato con D.C.P. n. 17 del 15 marzo 2011
indicato come disposizione regolamentare che distingueva tra mera occupazione sine titulo e installazione abusiva di manufatti, con previsione di sanzioni pecuniarie e, in altri casi, di misure ripristinatorie
art. 20, comma 5, Codice della strada
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura accessoria della rimozione delle installazioni abusive e la sua non applicabilità al caso di specie
richiamato con riferimento alla rimessione della causa al primo giudice da parte del Consiglio di Stato una volta affermata la giurisdizione amministrativa
la Corte esclude che consenta l’impugnazione congiunta della sentenza definitiva sulla giurisdizione e della successiva decisione di merito, poiché il primo giudizio sul riparto di giurisdizione era autonomamente e immediatamente impugnabile
richiamato per affermare che la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e al petitum sostanziale
art. 111, comma 8, Cost.
richiamato come parametro del ricorso per cassazione avverso eccesso di potere giurisdizionale del giudice speciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2012
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- La sentenza del giudice d’appello che riforma la decisione di primo grado sulla giurisdizione e rimette la causa al giudice a quo è una sentenza definitiva e va impugnata immediatamente con ricorso per cassazione; il suo mancato tempestivo impugnare ne determina il giudicato.
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale prospettata dalla parte.
- L’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa si configura solo quando il giudice speciale crei una norma nuova; non basta che interpreti, anche in modo estensivo o analogico, la disciplina vigente.
- Quando il giudice qualifica l’occupazione come non abusiva per inesistenza dell’obbligo concessorio, la successiva affermazione sulla non debenza del canone può costituire solo una conseguenza argomentativa della decisione e non una autonoma statuizione eccedente la domanda.
- In sede di ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione non è sindacabile, come tale, un eventuale vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.
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