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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05379/2025 del 01/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La lite nasce da un verbale di accertamento e contestazione emesso dalla Provincia per presunta occupazione abusiva di uno spazio sovrastante una strada provinciale mediante un pontone autostradale, senza concessione e senza pagamento del canone COSAP per l'anno 2013. La società concessionaria aveva impugnato l'atto davanti al giudice amministrativo; il T.A.R. aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, ma il Consiglio di Stato, con sentenza interlocutoria del 2019, aveva affermato la giurisdizione amministrativa e rimesso la causa al primo giudice; poi, con sentenza del 2023, aveva accolto nel merito il ricorso della società, ritenendo illegittimo il verbale e affermando che nessun canone fosse dovuto. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse solo una sanzione amministrativa pecuniaria e dunque spettasse al giudice ordinario; 2) difetto di giurisdizione anche perché la misura ripristinatoria della rimozione delle installazioni abusive sarebbe accessoria e comunque non applicabile al caso; 3) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di canoni COSAP, oltre a eccesso di potere giurisdizionale per avere il Consiglio di Stato escluso la debenza del canone e, secondo la ricorrente, creato un'esenzione non prevista dall'ordinamento. La società ha resistito eccependo tra l'altro la tardività del ricorso e l'inammissibilità dei primi due motivi perché diretti contro la sentenza del 2019 ormai passata in giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardive e quindi inammissibili le censure dirette contro la sentenza del Consiglio di Stato del 2019 sulla giurisdizione, poiché quella sentenza era definitiva e immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione; non essendo stata tempestivamente impugnata, era passata in giudicato. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha respinto sul piano della giurisdizione/eccesso di potere: ha ritenuto che la domanda originaria avesse ad oggetto l'annullamento del verbale di accertamento dell'abusività dell'occupazione, e che l'affermazione sulla non debenza del canone fosse solo conseguenza argomentativa della negata abusività; inoltre ha escluso che il Consiglio di Stato avesse invaso la sfera del legislatore, poiché aveva interpretato il quadro normativo senza creare una norma nuova. La Provincia è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 2, lett. g-bis, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato come base normativa della contestazione e della sanzione per l'occupazione abusiva; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione, perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 50, comma 1, del Regolamento provinciale COSAP

    È la disposizione regolamentare invocata per la contestazione dell'occupazione abusiva e del mancato pagamento del canone; la Corte osserva che la sentenza impugnata ne ha fatto applicazione interpretandone il quadro normativo, senza creazione di una norma nuova.

  • art. 20, comma 5, Codice della strada

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura accessoria della rimozione delle installazioni abusive; la Corte non accoglie la censura, ma non afferma un principio di merito diverso da quello invocato.

  • art. 105, comma 1, cod. proc. amm.

    Richiamato per la rimessione della causa al primo giudice dopo l'affermazione della giurisdizione amministrativa.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    La Corte precisa che il divieto di impugnazione separata riguarda solo le questioni pregiudiziali che non definiscono il giudizio; non si applica alla sentenza d'appello che afferma la giurisdizione e rimette la causa al primo giudice, perché tale sentenza è definitiva e immediatamente ricorribile.

  • art. 386 c.p.c.

    La giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda, secondo il petitum sostanziale e la causa petendi, non secondo la mera prospettazione della parte.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    Il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera del legislatore è ammissibile solo se il giudice speciale applica una norma da lui stesso creata; non basta una presunta erronea interpretazione della legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sentenza del giudice d'appello che afferma la giurisdizione, riforma la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice a quo è una decisione definitiva ed è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione; la sua mancata impugnazione tempestiva ne determina il passaggio in giudicato.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione conta il petitum sostanziale, cioè la reale natura della controversia e la causa petendi, non la qualificazione data dalla parte alla propria domanda.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice speciale che, nell'interpretare il quadro normativo vigente, pervenga a una certa conclusione sul regime del rapporto; lo sconfinamento nella sfera legislativa ricorre solo se il giudice crea una norma nuova anziché interpretare quella esistente.
  • Quando l'annullamento dell'atto amministrativo è chiesto come atto prodromico all'irrogazione della sanzione, le affermazioni sul canone o sul corrispettivo possono costituire soltanto conseguenze argomentative della valutazione principale sull'illegittimità dell'accertamento.
  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare meri errori di interpretazione o di applicazione della legge, né per dedurre vizi di ultrapetizione che restano estranei al sindacato sui limiti esterni della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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