Cassazione Civile, Sentenza n. 33475/2022 del 14/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Consorzio impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'opposizione alla cartella esattoriale (C 1.664.050,00) notificata via PEC il 22/09/2016. I censure principali erano: (1) nullità/inesistenza della notificazione via PEC poichè la cartella sarebbe stata inviata come semplice PDF non firmato digitalmente e privo dell'attestazione di conformità ex d.lgs. 26/2005; (2) omissione della notifica alla parte della sentenza-atto presupposto (art. 479 c.p.c.); (3) errata qualificazione dell'impugnazione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., invece che quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguenze di tempestività; (4) carenza di motivazione della cartella come provvedimento amministrativo (art. 3 l. 241/1990 e art. 7 l. 212/2000); (5) contestazione della condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ritenuta ingiusta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto che con la memoria il ricorrente avesse rinunciato a tutti i motivi eccetto il quinto. Il quinto motivo (avocato alla cassazione la condanna ex art. 96 c.p.c.) è stato dichiarato inammissibile perché si configurava come 'res sperata' priva di specificità: il ricorrente chiedeva la cassazione della sanzione solo in caso di accoglimento degli altri motivi, senza dedurre un vizio diretto e specifico della statuizione sanzionatoria. La Corte ha inoltre ricordato che l'accertamento della responsabilità aggravata è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale rilevabile immediatamente nel testo della sentenza, vizio non dedotto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il Consorzio condannato al rimborso delle spese di giudizio in Cassazione (liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito e accessori), con l'ulteriore annotazione circa l'obbligo di versare, se dovuto, il contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il Tribunale aveva ritenuto che i vizi relativi alla notificazione della cartella si dovessero proporre mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la Corte di Cassazione ha dato atto della correttezza di inquadrare l'opposizione in tale fattispecie secondo il giudice di merito, e non ha annullato tale valutazione.
Il ricorrente sosteneva che, in presenza di mancata notificazione dell'atto presupposto, si dovesse procedere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la Corte ha rilevato che tale censura riguarda qualificazioni di merito e non è stata ritenuta idonea a sovvertire la decisione di merito.
Il ricorrente deduceva la nullità della cartella per mancata notifica della sentenza-atto presupposto; il giudice di merito ha ritenuto tale vizio non idoneo a invalidare ex se la cartella e la Cassazione non ha annullato tale valutazione di merito.
art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Si eccepiva la mancanza dell'attestazione di conformità sul documento informatico notificato via PEC. La questione non è stata affrontata in senso favorevole al ricorrente in cassazione: la Corte non ha pronunciato nel merito sulla validità tecnica della notificazione PEC del PDF priva di firma digitale, avendo il ricorrente in gran parte rinunciato ai motivi e non avendo il profilo tecnico specificamente decisivo per il quinto motivo.
art. 23-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamata dal ricorrente in relazione all'attestazione di conformità dei documenti informatici; la Corte non ha riformato la valutazione di merito basata su questo rilievo.
art. 26 DPR 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata in relazione alla notificazione delle cartelle tramite mezzi informatici; il ricorrente contestava la forma della PEC, ma la Corte non ha risolto la questione di merito in suo favore.
art. 14, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159
Riferimento normativo collegato ai profili di notificazione telematica; non ha prodotto in Cassazione una riforma della decisione di merito.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Invocata con riguardo al principio di motivazione degli atti amministrativi (la cartella qualificata come provvedimento amministrativo); il Tribunale aveva ritenuto la motivazione della cartella adeguata e la Cassazione non ha annullato tale giudizio di merito.
art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione degli atti tributari; il giudice di merito ha ritenuto che la cartella richiamasse adeguatamente il credito e la vicenda giudiziaria, valutazione non rimessa in discussione in Cassazione.
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo diretto a contestare la condanna per lite temeraria in assenza di deduzione specifica di vizi motivazionali della statuizione; ha confermato il principio che l'accertamento di responsabilità aggravata è valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo vizio motivazionale evidente e documentato.
Richiamato in relazione all'eccezione di prescrizione del credito: il Tribunale aveva escluso la prescrizione e tale valutazione non è stata riformata in Cassazione.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha richiamato la previsione relativa al contributo unificato: a carico del ricorrente, per effetto del rigetto, può sussistere l'obbligo di versare l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Se si contesta la validità della notificazione della cartella esattoriale, l'impugnazione va normalmente proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la qualificazione differente (es. art. 615) richiede una precisa allegazione dei presupposti che giustifichino tale riclassificazione.
- Le censure relative a vizi di notificazione telematica (PEC, firma digitale, attestazione di conformità) sono questioni tecniche che vanno puntualmente documentate e dedotte in primo grado e in grado di appello: in sede di Cassazione non è sufficiente un richiamo generico se non si deduce il vizio motivazionale o di diritto concreto e specifico.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto può essere rilevante, ma la sua incidenza sulla validità della cartella dipende dalla valutazione di merito circa la violazione del diritto di difesa e dalla tempestività dell'impugnazione: occorre dedurre con chiarezza come tale omissione abbia precluso esercizio del contraddittorio.
- La contestazione della motivazione di una cartella come atto amministrativo esige una precisa comparazione con i requisiti di motivazione previsti dallo Statuto del contribuente e dalla legge 241/1990; la semplice affermazione di insufficienza motivazionale senza specificità è destinata a non valere in sede di legittimità.
- Per evitare la condanna ex art. 96 c.p.c. è necessario dimostrare che l'azione o la resistenza non siano state portate con malafede o colpa grave; in Cassazione la censura alla condanna per lite temeraria richiede un'attacco specifico e motivato alla motivazione del giudice di merito.
- Il pagamento sopravvenuto dell'importo può rendere cessata la materia del contendere sul merito, ma non necessariamente esime dalla decisione su questioni processuali correlate (ad es. condanna per spese o sanzioni), pertanto è opportuno valutare separatamente le questioni di merito e di oneri processuali.
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