Cassazione Civile, Sentenza n. 33566/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'avviso di accertamento (per IRPEF/IRAP relativi al 2006) ritenendolo nullo per violazione delle garanzie procedimentali dell'art. 37-bis del DPR 600/1973 (mancato contraddittorio preventivo) e chiedeva la disapplicazione della disciplina delle "società non operative" ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo l'esistenza di situazioni oggettive ostative al conseguimento dei ricavi minimi (due immobili, di cui uno vandalizzato e l'altro locato a ISTAT), nonché denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia della CTR su un punto dedotto
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo: inammissibile per carenza del requisito di autosufficienza del ricorso (mancata riproduzione e precisazione dei rilievi già svolti in sede di merito). Secondo motivo: in parte inammissibile e comunque infondato perché la ricorrente chiedeva, di fatto, una rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito (il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito). Terzo motivo: infondato perché la ricorrente non ha dimostrato che la procedura di cui all'art. 37-bis (contraddittorio preventivo) fosse applicabile alla fattispecie, atteso che la stessa aveva proposto interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 30 della legge 724/1994, normativa che non prescrive gli adempimenti previsti dall'art. 37-bis. Per questi motivi la Corte ha confermato la decisione di merito, ha condannato la ricorrente alle spese di lite (Euro 4.300,00 oltre spese prenotate) e ha disposto il pagamento del "doppio contributo" ove dovuto
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
Disciplina delle "società non operative" e della possibilità di interpello disapplicativo; richiede la prova di circostanze oggettive impeditive per escludere l'applicazione della norma antielusiva; non impone all'Amministrazione l'espletamento del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis del DPR 600/1973
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis
4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2
Prevede il contraddittorio preventivo e la richiesta motivata di chiarimenti a pena di nullità dell'avviso di accertamento quando la disciplina antielusiva di cui ai commi precedenti è invocata; tuttavia la norma è applicabile solo se ricorrono le condizioni soggettive/oggettive che ne rendono dovuto il relativo procedimento
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41
Norma richiamata come base giuridica per l'accertamento dei maggiori tributi (richiamata nel procedimento di accertamento oggetto del giudizio)
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata esplicita pronuncia su un motivo può essere censurata, ma in Cassazione il motivo deve essere formulato con autosufficienza e chiarezza per consentire il controllo di legittimità
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in tema di contributi dovuti dalla parte soccombente (utilizzata per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo, cd. "doppio contributo")
Corte Costituzionale, sent. 7 luglio 2015, n. 132
Ha ritenuto compatibile con la Costituzione la sanzione della nullità dell'avviso di accertamento in caso di mancato contraddittorio previsto dall'art. 37-bis, considerando il ruolo decisivo degli elementi forniti dal contribuente nella fase istruttoria
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Richiamati principi secondo cui il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e la Corte di legittimità non è sede per rinnovata valutazione del merito o per trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito
Massime di principio
- Se il contribuente invoca la nullità dell'avviso di accertamento per omesso contraddittorio ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973, deve dimostrare che quella specifica procedura è applicabile al caso concreto; l'invocazione è inefficace se il contribuente aveva fruito di un diverso rimedio (es. interpello ex art. 30 legge 724/1994) che esclude l'applicabilità dell'art. 37-bis
- In sede di Cassazione le censure devono essere autosufficienti: il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi e la motivazione necessari per consentire alla Corte di verificare la fondatezza delle doglianze senza rinvii a documenti di merito
- Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione per ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove; se la doglianza è essenzialmente una richiesta di riapprezzamento del materiale probatorio, la Corte di legittimità la dichiara inammissibile o infondata
- La mancata osservanza del contraddittorio previsto dall'art. 37-bis comporta la nullità dell'avviso di accertamento solo se quella procedura è effettivamente dovuta; altrimenti l'eccezione è inidonea a produrre la nullità
- Quando si impugna un atto per plurime ragioni (procedurali e di merito) è utile chiarire fin dall'inizio quale normativa si ritiene applicabile e riprodurre nel ricorso di cassazione le formule e i passaggi essenziali già dedotti nei gradi di merito per assicurare autosufficienza e tempestività della doglianza
- In caso di soccombenza la parte perdente può essere condannata alle spese e ad eventuali contributi aggiuntivi (es. "doppio contributo"): è importante valutare il rapporto costi-benefici prima di proseguire con azioni giudiziarie ulteriori
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