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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33565/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2007 per il reddito di partecipazione riconosciuto in capo alla socia della Hi Life Hotels S.r.l. e deduceva cinque motivi: 1) nullità dell'avviso per violazione del contraddittorio preventivo (art. 39 DPR 600/1973, lett. d)); 2) mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento dell'accertamento analitico‑induttivo; 3) illegittimità dell'uso degli studi di settore come mero scostamento senza considerare la concreta realtà economica (art. 62‑sexies d.l. 331/1993 conv. L. 427/1993); 4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR nella valutazione delle prove documentali prodotte; 5) errata applicazione delle regole sulla prova presuntiva (art. 38 DPR 600/1973 e artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c.), con contestata affermazione di utili extracontabili basata soltanto sulla ristretta compagine sociale.

La decisione

Prima dell'udienza di cassazione la ricorrente ha depositato una breve memoria nella quale, richiamando l'art. 390 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La Corte ha rilevato che, sebbene non tutti gli adempimenti formali della rinuncia fossero provati, la dichiarazione era inequivoca e segnalava venir meno dell'interesse al giudizio; ciò ha determinato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e la cessazione della materia del contendere. Non essendo l'Amministrazione costituita, la Corte non ha disposto pronunce sulle spese e ha escluso l'obbligo del c.d. "doppio contributo". Non si è pertanto proceduto all'esame nel merito dei motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, primo comma, lett. d)

    Il motivo invocava la nullità per violazione del contraddittorio preventivo; la Corte non si è pronunciata nel merito poiché il ricorso è risultato inammissibile per rinuncia sopravvenuta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    Richiamato in rapporto alla prova presuntiva; la Corte non ha valutato la questione di merito per la sopravvenuta inammissibilità.

  • D.l. 31 maggio 1993, n. 331, art. 62‑sexies (conv. L. 427/1993)

    Invocato contro il ricorso dell'Agenzia fondato su scostamenti dagli studi di settore; anche questo profilo non è stato esaminato in quanto il ricorso è stato ritirato.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Articolo richiamato come titolo dei mezzi di impugnazione (vizi di motivazione, violazione di norme etc.); il Collegio non è entrato nel merito dei motivi dedotti ai sensi di tale norma a causa della rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 390

    La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c., pur non completamente documentalmente provata, fosse inequivoca e comportasse l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.

  • Codice civile, artt. 2697, 2727, 2728, 2729

    Richiamati in relazione alle regole sulla prova e sulle presunzioni; la Corte non ha valutato l'applicazione concreta di tali norme nel merito per effetto della rinuncia.

  • Cass. SS.UU., sent. 18.02.2010, n. 3876

    Casuistica richiamata per l'affermazione che la rinuncia inequivoca determina l'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se espressa in modo chiaro e inequivoco (anche tramite memoria depositata prima dell'udienza), determina in genere l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso e la cessazione della materia del contendere, impedendo l'esame nel merito.
  • Anche se non tutti gli adempimenti formali della rinuncia sono provati, una dichiarazione inequivoca di rinuncia può essere considerata efficace; è però consigliabile conservare e documentare tutti gli atti formali richiesti per evitare contestazioni procedurali.
  • Quando il ricorso è ritirato o rinunciato, il giudice normalmente non si pronuncia sui profili sostanziali contestati (contraddittorio preventivo, uso degli studi di settore, presunzioni probatorie, motivazione): per ottenere pronunce su tali questioni occorre mantenere attivo il giudizio.
  • Nelle controversie fiscali fondate su accertamenti analitico‑induttivi o su scostamenti dagli studi di settore, è importante produrre e documentare elementi che dimostrino la concreta realtà economica e l'assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, nonché contestare puntualmente la motivazione dell'atto.
  • Se si intende rinunciare al ricorso è opportuno valutare le conseguenze (nessuna pronuncia sul merito, possibile esonero da spese e contributi in alcuni casi) e documentare la volontà di rinuncia secondo le formalità richieste dal processo.

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