Cassazione Civile, Sentenza n. 33661/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento (IRES, IRAP, IVA anno 2004) che ricostruiva maggiori redditi per una presunta indebita svalutazione della partecipazione di Teamsystem s.p.a. in Teamsystem Bologna s.r.l. (riqualificata dall'Ufficio mediante procedimento di "omogeneizzazione" ai sensi del TUIR) e per la deduzione ritenuta indebita di spese di pubblicità contabilizzate in luogo di spese di rappresentanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei motivi relativi alla carenza di motivazione della sentenza di secondo grado (primo, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo e dodicesimo motivo), rilevando che la Commissione tributaria regionale si è limitata ad affermazioni assertive (es. "non sussistono elementi probatori atti a delegittimare l'operato dell'Ufficio") senza esporre il percorso logico-giuridico e senza confrontarsi adeguatamente con i motivi di gravame della contribuente. Per tali profili la sentenza è stata cassata e la causa rinviata al giudice di primo grado in diversa composizione per un nuovo esame e nuova motivazione; gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 59
Richiamato dalla CTR quale norma di riferimento per la valutazione delle partecipazioni non negoziate; la Cassazione osserva che la CTR ha affermato il contrasto con tale normativa senza spiegare il ragionamento probatorio e giuridico.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 61
Articolo richiamato dall'Amministrazione e dai giudici per la determinazione del valore di azioni e titoli non negoziati; la censura della ricorrente verteva sull'erronea applicazione e sulla mancata valutazione critica da parte della CTR.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 66
Richiamato in relazione ai criteri per la valutazione delle partecipazioni non quotate; la CTR ha affermato il contrasto del comportamento del contribuente con questo articolo senza motivare adeguatamente.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 83
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla deduzione/valutazione civilistica; la CTR è stata censurata per essere entrata nel merito della valutazione civilistica senza adeguata motivazione.
Circolare ministeriale n. 8/E del 2 febbraio 2004
La ricorrente richiamava la circolare come prassi amministrativa utile a interpretare i criteri di valutazione delle partecipazioni non quotate; la CTR non ha valutato adeguatamente le deduzioni basate su tale circolare.
Codice di procedura civile - art. 112
Richiamato dalla ricorrente per denunciare la omessa pronuncia su specifiche doglianze; la Corte ha rilevato omissioni di esame e carenza di motivazione in relazione ai punti decisivi.
Codice di procedura civile - art. 132, n.4
Invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza d'appello; la Cassazione ha ritenuto fondate le censure per carenza motivazionale.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n.5
Richiamato nella prospettazione di vizio di motivazione; la Corte ha accolto i motivi fondati sulla carenza della motivazione della CTR.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 8
Richiamato dalla ricorrente in appello; la CTR non avrebbe pronunciato adeguatamente su tale motivo e la Cassazione ha rilevato l'omessa pronuncia su profili rilevanti.
Costituzione, art. 111, comma 6
Riferimento al "minimo costituzionale" dell'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali; la Corte ha richiamato tale parametro per censurare la motivazione esclusivamente assertiva della CTR.
Massime di principio
- Nei contenziosi tributari che riguardano la valutazione di partecipazioni non quotate, le decisioni devono indicare chiaramente il quadro probatorio e il percorso logico-giuridico che giustifica l'applicazione delle norme del TUIR (artt. 59, 61, 66); semplici affermazioni di contrasto con la norma non sono sufficienti.
- La Corte d'appello (Commissione tributaria regionale) non può limitarsi ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado: deve esaminare e confrontare esplicitamente i motivi di gravame proposti dalla parte e motivare il proprio diverso convincimento.
- Quando la questione verte sulla qualificazione contabile di costi (es. pubblicità vs spese di rappresentanza) il giudice deve esporre i criteri interpretativi e le ragioni probatorie che hanno portato alla qualificazione scelta; l'assenza di tale analisi determina vizio di motivazione.
- L'omesso esame di fatti controversi e decisivi o la motivazione meramente assertiva costituiscono vizi tali da determinare cassazione e rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito.
- L'utilizzo di prassi amministrative (es. circolari) come argomento di difesa richiede che il giudice valuti e motivi esplicitamente la rilevanza e l'applicabilità di tali orientamenti al caso concreto.
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