Cassazione Civile, Sentenza n. 33443/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Messina che ha confermato il rigetto dell'opposizione all'atto di precetto notificato il 9/2/2010. Pagano sostiene che la Filorimo, pur essendo in possesso di una sentenza d'appello costitutiva del titolo esecutivo, ha frazionato in modo abusivo il credito relativo alle spese legali notificando due distinti atti di precetto (uno per le spese d'appello e poi un secondo per le spese di primo grado), chiedendo per ciascuno spese, competenze e onorari, con conseguente indebita maggiorazione dell'onere per la debitrice. Sono stati dedotti violazione di norme processuali e principi di buona fede contrattuale e processuale, nonché vizio di motivazione per contraddittorietà della sentenza impugnata; inoltre si censurava la determinazione degli onorari rispetto al valore da considerarsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo sussistente l'abusivo frazionamento del credito operato dalla Filorimo mediante la notifica di un secondo atto di precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo e finalizzato a ottenere duplicati oneri per la debitrice. La Corte ha cassato la sentenza del Tribunale di Messina e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale, in persona di diverso giudice, per nuovo esame nel merito e per decidere anche sulle spese di lite. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha inoltre chiarito, in motivazione, che la sentenza d'appello costituisce il titolo esecutivo cui deve farsi riferimento per l'esecuzione e che il frazionamento del credito, se non giustificato, integra abuso degli strumenti processuali.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente in relazione alla validità dell'atto di precetto; la Corte affronta la questione nel contesto dell'esecuzione fondata su sentenza d'appello e del divieto di frazionamento del credito
Richiamato in connessione al principio di buona fede nell'adempimento e nell'esercizio dei diritti; la Corte applica la ratio di buona fede per condannare comportamenti processuali abusivi
Richiamato insieme all'art. 1175 per sottolineare l'obbligo di correttezza e buona fede nella fase processuale ed esecutiva
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla garanzia del giusto processo; la Corte lo tiene presente nella valutazione del principio di buona fede processuale
art. 2 Cost.
Richiamato in connessione ai principi generali di correctness e buona fede che informano l'ordinamento, utilizzati nella valutazione dell'abuso degli strumenti processuali
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e al mancato esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto fondati i rilievi sul contrasto motivazionale incombente nella sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento alla denuncia di violazione di norme applicabili alla determinazione di competenze e onorari, poi assorbita dalla Corte
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla spettanza delle competenze; la Corte non ha dovuto decidere esaurientemente sul tema perché ha assorbito il motivo riferito
d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 6
Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione delle competenze; anch'esso fatto oggetto del terzo motivo poi assorbito
art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. L. 7/8/2012, n. 134
Citato per la riformulazione della norma processuale sul vizio di motivazione (art. 360 c.p.c.); la Corte applica il criterio interpretativo innovato dalla riforma
Norma sull'atto di precetto; la Corte ricorda che la notifica di ulteriore precetto sul medesimo titolo può integrare abuso dell'esecuzione quando comporti una duplicazione ingiustificata degli oneri
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Richiamato nella discussione sulla necessità di riprodurre il contenuto della sentenza d'appello nel ricorso; la Corte precisa che, ove esista una sentenza d'appello, l'obbligo di chiarezza del precetto è comunque soddisfatto
art. 363, comma 3, cod. proc. civ.
Richiamato nella parte preliminare sulla procedibilità del ricorso e sugli effetti delle attestazioni di conformità nei depositi telematici
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
Citato in relazione al deposito e alla notificazione telematica e ai criteri di conformità dei documenti elettronici; la Corte valuta la conformità anche alla luce di asseverazioni successive
Massime di principio
- Se esiste una sentenza d'appello formata sul merito, l'esecuzione deve essere promossa sulla base della sentenza d'appello, che sostituisce la sentenza di primo grado come titolo esecutivo.
- Il creditore non può frazionare artificiosamente un credito originariamente unitario notificando più atti di precetto sul medesimo titolo per ottenere duplicazione di spese e onorari: tale condotta può integrare abuso degli strumenti processuali e giustificare l'accoglimento dell'opposizione al precetto.
- La notifica di un ulteriore precetto fondata sullo stesso titolo è vietata quando comporta una indebita maggiorazione dell'onere per il debitore e non è giustificata da esigenze reali di tutela del credito.
- In caso di atti telematici, l'assenza di una prima attestazione di conformità firmata può essere sanata da successiva asseverazione di conformità depositata entro termini processuali, ma il ricorrente deve porre attenzione alla regolarità delle attestazioni per evitare l'improcedibilità.
- Nel contestare un atto di precetto per frazionamento, il debitore dovrà dimostrare l'identità del titolo e la coincidenza delle pretese per evidenziare l'abusività della duplicazione; il giudice valuterà anche l'effettivo aggravio subito dal debitore.
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