Cassazione Civile, Ordinanza n. 09710/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2006: la società contribuente ometteva di esporre i redditi e l'Ufficio procedeva a ricostruzione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, utilizzando elementi reperiti aliunde e tenendo conto delle spese note, mentre in materia IVA escludeva dal calcolo le fatture passive ritenute non coerenti e non inerenti. In appello, dopo la dichiarazione di fallimento della società, il legale rappresentante della società in bonis impugnava la decisione di primo grado dichiarando di agire in supplenza della curatela, e la CTR riconosceva la sua legittimazione, riducendo la pretesa erariale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, deducendo la tardività dell'appello ex artt. 51 e 38 d.lgs. n. 546/1992 e art. 327 c.p.c.; secondo, denunciando violazione dell'art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento induttivo può fondarsi su presunzioni supersemplici e che il giudice di merito non poteva svalutare la ricostruzione dell'Ufficio facendo leva sulle scritture o sui bilanci societari. La curatela ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità del giudizio di appello per difetto di capacità processuale dell'ex legale rappresentante dopo il fallimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, perché la dichiarazione di fallimento intervenuta nel termine di impugnazione prorogava di sei mesi il termine per proporre appello ex art. 328 c.p.c., rendendo tempestivo il gravame. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione può procedere ad accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973 anche mediante presunzioni supersemplici e che grava sul contribuente la prova contraria; il giudice di merito non può sostituire alla ricostruzione induttiva dell'Ufficio valutazioni di mera logicità o attendibilità basate sulle sole scritture contabili, dovendo comunque essere considerati o determinati induttivamente anche i costi. Ha rigettato il ricorso incidentale condizionato, ritenendo che l'inerzia della curatela e la sua conoscenza della lite giustificassero la legittimazione straordinaria dell'ex legale rappresentante ad agire in supplenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
In caso di omessa dichiarazione dei redditi l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio con ricostruzione induttiva del reddito, anche mediante presunzioni supersemplici e dati reperiti aliunde; resta fermo l'obbligo di considerare o determinare induttivamente anche i costi relativi ai maggiori ricavi, per evitare la tassazione del profitto lordo.
Richiamato solo per distinguere l'accertamento sintetico dal diverso accertamento d'ufficio ex art. 41; non è la base del potere impositivo nel caso di omessa dichiarazione.
Richiamato solo per distinguere l'accertamento induttivo ordinario dal potere di accertamento d'ufficio esercitato in caso di omessa dichiarazione.
La prova contraria dei fatti impeditivi o estintivi del dovere tributario grava sul contribuente quando l'Ufficio abbia legittimamente proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito.
Richiamato nel motivo di ricorso principale sulla tempestività dell'appello tributario.
Richiamato nel motivo di ricorso principale sulla tempestività dell'appello tributario.
Richiamato per sostenere la tardività dell'appello; la Corte osserva che il termine era prorogato per effetto del fallimento intervenuto nel corso del termine di impugnazione.
La dichiarazione di fallimento intervenuta durante il termine per impugnare proroga di sei mesi il termine per tutte le parti; l'appello notificato entro tale semestre è tempestivo.
La notifica del ricorso per cassazione al soggetto in bonis, anziché al fallimento, è nulla, ma la nullità è sanabile mediante rinnovazione/notifica al curatore fallimentare; nel caso concreto la costituzione della curatela ha avuto effetto sanante.
La costituzione della curatela con ricorso incidentale nei termini di legge produce l'effetto della rinnovazione della notifica al curatore fallimentare.
art. 53 Cost.
È richiamato per affermare che il reddito tassabile deve essere netto e non il profitto lordo.
Citato come successore dell'art. 75 del TUIR; la limitazione ivi prevista riguarda la diversa ipotesi di dichiarazione esistente ma infedele, non il caso di omessa dichiarazione.
Richiamato solo in via storica; la norma non limita l'accertamento dei costi nel caso di omessa dichiarazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la dichiarazione di fallimento interviene dopo la sentenza d'appello e durante il termine per impugnare, il termine di impugnazione è prorogato di sei mesi per tutte le parti ai sensi dell'art. 328 c.p.c., con conseguente tempestività del gravame proposto entro tale periodo.
- Nel caso di omessa dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento d'ufficio ex art. 41 d.P.R. n. 600/1973 e fondarsi su elementi indiziari anche privi dei requisiti delle presunzioni ordinarie; il contribuente deve fornire la prova contraria.
- In presenza di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione, il giudice di merito non può sostituire alla ricostruzione dell'Ufficio apprezzamenti di mera logicità o attendibilità fondati sulle sole scritture contabili, se non sorretti da prova contraria idonea.
- L'accertamento induttivo dei ricavi deve comunque considerare i costi, almeno in via induttiva, perché la tassazione non può colpire il profitto lordo ma deve rispettare il principio di capacità contributiva.
- Nel giudizio di cassazione, la notifica del ricorso a un soggetto in bonis anziché al curatore fallimentare è nulla, ma la nullità è sanata dalla rituale costituzione della curatela nei termini di legge.
- L'inerzia della curatela rispetto alla tutela dei rapporti d'imposta sorti prima del fallimento può legittimare la società fallita o i suoi amministratori a proporre impugnazione in supplenza, ove risulti la conoscenza della lite da parte del curatore.
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