Cassazione Civile, Ordinanza n. 09682/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 emesso nei confronti di un'associazione non riconosciuta, a seguito del disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e della conseguente riqualificazione dell'ente come soggetto commerciale. L'atto era stato notificato al soggetto poi indicato come legale rappresentante/ultimo legale rappresentante dell'associazione. In appello l'Ufficio aveva sostenuto che non vi fossero i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché lo sgravio eseguito riguardava solo la posizione di coobbligato solidale ex artt. 36 e 38 c.c. e non anche la diversa posizione di ultimo legale rappresentante. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe esaminato i motivi di appello e avrebbe annullato integralmente l'avviso senza considerare che esso restava efficace nei confronti dell'associazione e del suo legale rappresentante, e che il resistente doveva rispondere quale ultimo legale rappresentante dell'ente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità, rilevando che l'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso l'avviso di accertamento né la sua intestazione, impedendo così di verificare con precisione i destinatari dell'atto e la concreta portata delle doglianze. La Corte ha osservato inoltre che la posizione di "ultimo legale rappresentante" non era evocata come mero ruolo formale, ma come titolo di responsabilità patrimoniale in caso di incapienza del fondo comune, sicché era necessario riportare l'atto impositivo per consentire il controllo di fondatezza della censura. Ha anche rilevato che, per il periodo d'imposta 2011, il soggetto indicato come resistente non ricopriva la carica al tempo dei fatti d'imposta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese di legittimità.
Norme richiamate
È invocato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente; la Corte non entra nel merito della censura perché dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità.
art. 36 d.lgs. 31/12/1992, n. 546
È richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte non ne valuta la violazione nel merito per l'inammissibilità del motivo.
È evocato a sostegno del vizio di omessa pronuncia; la censura non viene esaminata nel merito per carenza di specificità.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
È il fondamento processuale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
La Corte afferma che il motivo è inammissibile perché privo di specificità e perché non trascrive l'avviso di accertamento, impedendo il controllo sulla censura.
È richiamato nel ricorso come base della pretesa di responsabilità del rappresentante dell'associazione e della solidarietà patrimoniale; la Corte osserva che la posizione del soggetto andava verificata sull'atto impositivo concretamente notificato.
È richiamato per la responsabilità degli associati e del soggetto che agisce per l'associazione non riconosciuta; la Corte ne prende atto solo ai fini della ricostruzione della censura.
art. 73, primo comma, d.P.R. n. 917 del 1986
È indicato come base del disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e della riqualificazione fiscale dell'associazione come ente commerciale.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato insieme all'art. 73 TUIR per l'assoggettamento dell'ente alla disciplina fiscale degli enti commerciali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico: quando si contesta la sentenza in relazione a un atto impositivo, è necessario riportare nel ricorso il contenuto essenziale dell'atto e della sua intestazione, se da essi dipende la verifica della censura.
- La doglianza di motivazione apparente o di omessa pronuncia non può essere scrutinata se il ricorso non consente alla Corte di comprendere con precisione il contenuto dell'atto impugnato e i destinatari effettivi della pretesa.
- Quando una responsabilità è dedotta in relazione alla qualità di legale rappresentante di un ente, occorre verificare in quale momento la carica sia stata rivestita rispetto al periodo d'imposta oggetto di accertamento; non è sufficiente una generica affermazione di rappresentanza attuale o successiva.
- Se la pretesa fiscale coinvolge più distinti titoli di responsabilità, l'impugnazione deve confrontarsi con ciascuno di essi in modo puntuale, altrimenti la censura risulta carente sotto il profilo della specificità.
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