Cassazione Civile, Ordinanza n. 09697/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per maggior reddito d'impresa nei confronti di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, della quale il contribuente deteneva il 99% delle quote. L'accertamento societario riguardava utili extracontabili derivanti da ricavi non dichiarati; conseguentemente l'Ufficio aveva rettificato anche il reddito del socio, presumendo la distribuzione pro quota di tali utili. Dopo il rigetto quasi integrale del ricorso in primo grado e una rideterminazione del maggior reddito societario in sede di adesione, la CTR aveva accolto l'appello del contribuente riducendo ulteriormente il reddito societario e, quindi, gli utili imputabili al socio, valorizzando le perdite societarie come elemento idoneo a incidere sulla quantificazione degli utili extracontabili distribuiti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, nella rettifica del reddito del socio per effetto della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, non dovesse tenersi conto delle perdite societarie, poiché queste rilevano solo ai fini del reddito della società e non escludono la presunzione di attribuzione ai soci dei maggiori utili non contabilizzati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, opera una presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, presunzione che non integra una presunzione di secondo grado vietata, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, con il correlato vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra i soci. Una volta operante tale presunzione, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando che i maggiori redditi non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. La Corte ha inoltre affermato che le perdite societarie riguardano la determinazione del reddito imponibile della società e non incidono sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, perché l'oggetto della pretesa fiscale è il maggior reddito extracontabile conseguito dalla società e presumibilmente distribuito. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati come norme violate in relazione all'accertamento del maggior reddito e alla sua motivazione/legittimità.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova nella prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
Richiamato dalla Corte per affermare che, nelle società a ristretta base, non opera la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili ai soci prevista per i dividendi, poiché manca un effettivo problema di doppia imposizione su utili mai dichiarati.
Massime di principio
- Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la ristrettezza della compagine sociale consente di presumere l'attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, perché tale assetto implica reciproco controllo e conoscenza degli affari sociali.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristretta base sociale e non il solo accertamento induttivo del maggior reddito societario.
- Una volta operante la presunzione di distribuzione, incombe sul socio l'onere di provare che i maggiori utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società.
- Le perdite della società rilevano per la determinazione del reddito imponibile societario, ma non elidono né ridimensionano, di per sé, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili.
- Gli utili conseguiti in evasione e non dichiarati dalla società non richiedono l'applicazione della presunzione propria della distribuzione di utili già tassati, poiché non sussiste un problema di doppia imposizione su redditi mai emersi fiscalmente.
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