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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09696/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da istanze di rimborso presentate da una banca per Ires asseritamente indebitamente versata in relazione alla mancata deduzione del 10% dell'Irap pagata in alcuni periodi d'imposta. Ottenuto il rimborso della sorte capitale, la contribuente chiedeva anche gli interessi. I giudici di merito avevano riconosciuto che gli interessi dovessero decorrere dalla data dei versamenti originari delle imposte e non dalla data dell'ordinativo di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR con un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 44 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 6 d.l. n. 185/2008, sostenendo che la disciplina speciale del rimborso IRAP/IRES derivante dalla novella del 2008/2011 non consentirebbe di far decorrere gli interessi dal versamento dell'imposta, ma solo dal momento in cui sorge il diritto al rimborso o, comunque, dalla domanda; secondo l'Ufficio, la fattispecie non integrerebbe un indebito originario e gli interessi dovrebbero essere ancorati al presupposto sostanziale del rimborso, non al pagamento iniziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che, in tema di rimborso di imposte sul reddito connesse alla deducibilità forfettaria dell'Irap, gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 non presuppongono la mora dell'Amministrazione e maturano per semestri interi, escluso il primo, a decorrere dalla data del versamento dell'imposta indebitamente corrisposta e fino alla data dell'ordinativo di pagamento o del mandato di rimborso, non dalla data della domanda di rimborso né dal momento di insorgenza del presupposto sostanziale del diritto. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della banca resistente. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 602/1973

    "ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del uno per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento ... e la data dell'ordinativo ..."

    Gli interessi sui rimborsi d'imposta maturano semestralmente, escluso il primo, dalla data del versamento dell'imposta indebitamente pagata e fino alla data dell'ordinativo di pagamento; non rileva la data della domanda di rimborso.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio come norma generale sull'indebito, ma la Corte ha valorizzato la disciplina speciale dei rimborsi fiscali di cui all'art. 44 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 6 d.l. n. 185/2008

    Norma sostanziale che consente la deducibilità forfettaria del 10% dell'IRAP ai fini del rimborso delle imposte sul reddito; non disciplina il dies a quo degli interessi.

  • art. 2, comma 1-quater, d.l. n. 201/2011

    Richiamato come precedente base normativa della deducibilità forfettaria dell'IRAP anche per periodi d'imposta anteriori, nei limiti della non maturazione della decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Evocato per il termine decadenziale entro cui può essere richiesto il rimborso; rileva come limite all'ammissibilità dell'istanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nei rimborsi di imposte sul reddito, quando la legge speciale prevede interessi semestrali, il dies a quo coincide con la data del versamento dell'imposta indebitamente pagata e non con la data della domanda di rimborso o con il momento in cui nasce il diritto sostanziale al rimborso.
  • Gli interessi dovuti dall'erario sul rimborso fiscale hanno funzione reintegratoria della diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per la mancata disponibilità della somma versata e maturano indipendentemente dalla mora dell'Amministrazione e dalla buona o mala fede dell'accipiens.
  • In presenza di una disciplina speciale dei rimborsi tributari, la regola generale dell'indebito ex art. 2033 c.c. non prevale sulla scansione temporale e sul criterio di maturazione degli interessi previsto dal regime fiscale.
  • La decorrenza degli interessi nei rimborsi d'imposta va calcolata per semestri interi, escluso il primo, fino alla data dell'ordinativo di pagamento o del mandato di rimborso, non fino alla mera presentazione dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieRimborsi
RamiTributi
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