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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12107/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'associazione sportiva dilettantistica e alcuni soggetti fisici, anche quali eredi di un precedente intestatario, hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei loro appelli contro due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010. Gli accertamenti, emessi a seguito di PVC relativo al periodo 2006-2010, recuperavano maggiori IRES, IRAP e IVA sul presupposto che l'associazione svolgesse in realtà attività commerciale e non istituzionale. I ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2909 c.c. e delle norme processuali per mancanza in atti di copia autentica della sentenza invocata come giudicato esterno; 2) erronea applicazione del giudicato esterno perché i fatti richiamati dalla CTR sarebbero stati diversi da quelli accertati nella precedente decisione; 3) violazione della disciplina fiscale sulle associazioni e sugli enti non commerciali, sostenendo che per il 2009 e 2010 vi fossero condizioni di fatto diverse, con iscrizione ad un ente di promozione sportiva, convocazione di assemblee, redazione di bilanci e assenza di scopo di lucro; 4) violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione, assumendo che l'Ufficio non avesse prodotto il PVC e i relativi allegati e che quindi gli accertamenti di fatto della CTR fossero privi di supporto; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza della CTR esponeva due rationes decidendi chiare e autonome: da un lato il preteso giudicato esterno sulla natura commerciale dell'associazione; dall'altro un autonomo accertamento in fatto, relativo a elementi rimasti invariati negli anni 2009 e 2010, idonei a qualificare l'attività come commerciale. La Corte ha poi accolto il primo motivo, osservando che il giudicato esterno non poteva essere riconosciuto in mancanza della produzione in copia autentica della sentenza, con attestazione di passaggio in giudicato; tuttavia tale accoglimento non ha condotto alla cassazione, perché il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti e il quarto motivo è stato ritenuto, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondato. In particolare, la Corte ha precisato che nel processo tributario la produzione del PVC non è adempimento imprescindibile e che l'onere probatorio dell'Ufficio riguarda solo i fatti specificamente contestati dal contribuente; nel caso concreto, la censura era generica e non colpiva in modo adeguato l'autonoma ratio dell'accertamento di fatto. Poiché entrambe le rationes della CTR restavano intatte, il ricorso è stato complessivamente respinto. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova grava sulla parte che allega i fatti costitutivi della pretesa; nel processo tributario l'Ufficio deve provare i fatti specificamente contestati.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è invocabile solo se la precedente decisione passata in giudicato è effettivamente provata in giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati; tali fatti diventano non controversi sul piano probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalle parti tra le norme sulla valutazione delle prove, senza specifica autonoma elaborazione diversa da quella sull'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla formazione del giudicato formale e sostanziale.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in relazione al contenuto motivazionale della sentenza tributaria, la cui violazione è stata esclusa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al c.d. minimo costituzionale.

  • art. 7 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sul regime fiscale degli enti, in relazione alla qualificazione dell'associazione.

  • art. 148 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la natura non commerciale dell'ente associativo.

  • art. 90 l. n. 289/2002

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di enti e associazioni sportive dilettantistiche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sul contributo unificato supplementare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la sentenza è nulla quando la motivazione manchi, sia solo apparente, perplessa, incomprensibile o manifestamente irriducibilmente contraddittoria, e il vizio deve risultare dal testo della decisione.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; se anche una sola resta intatta, il ricorso va respinto o dichiarato inammissibile secondo i casi.
  • Il giudicato esterno può essere opposto solo se la precedente decisione passata in giudicato è effettivamente provata, normalmente mediante produzione della sentenza in copia autentica con attestazione del passaggio in giudicato.
  • Nel processo tributario il PVC non costituisce un documento la cui mancata produzione determini automaticamente l'inammissibilità o la soccombenza dell'Ufficio; esso è un mezzo di prova soggetto alle ordinarie regole processuali e ai poteri officiosi del giudice.
  • L'onere probatorio dell'Ufficio tributario riguarda i fatti specificamente contestati dal contribuente; i fatti non specificamente contestati diventano pacifici sul piano probatorio e possono essere posti a base della decisione.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, consentendo il controllo di legittimità sulla decisione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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