Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09904/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva prestato attività prima come lavoratore socialmente utile e poi, per un periodo successivo, con compensi corrisposti mediante voucher. Egli chiedeva che il rapporto fosse qualificato come lavoro subordinato alle dipendenze della società utilizzatrice, con conseguente riconoscimento delle tutele economiche e, secondo le prospettazioni difensive, anche la conversione del rapporto a tempo indeterminato o comunque il risarcimento del danno per l’illegittima utilizzazione della prestazione. La Corte d’appello aveva però ritenuto mancante la prova di un rapporto subordinato, sottolineando che le allegazioni non dimostravano compiti eccedenti il perimetro delle attività socialmente utili e che, per la disciplina applicabile ai LSU e al lavoro accessorio, non vi era instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: violazione delle norme sui LSU, sull’art. 2094 c.c., sull’art. 2126 c.c., sulla disciplina del lavoro a termine e dei voucher, oltre a vizi relativi alla mancata ammissione dei mezzi istruttori e alla pretesa omessa o insufficiente motivazione. Il ricorrente sosteneva anche che la Corte territoriale avesse errato nel non disporre istruttoria e nel non considerare il diritto alla conversione o alle tutele sostitutive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo promiscuo e generico, con censure confuse e non specifiche, tali da non consentire di individuare con precisione le questioni devolute. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove sulla natura del rapporto, attività preclusa in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme. Ha escluso anche la denunciata carenza motivazionale, perché la sentenza di appello presentava una motivazione esistente e comprensibile, non apparente né radicalmente contraddittoria. Quanto alle norme invocate sugli artt. 115 e 116 c.p.c., ha ribadito che non possono essere utilizzate per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla valutazione delle prove. La Corte ha altresì richiamato l’orientamento secondo cui, per le società in house soggette all’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, non è ammessa la conversione del rapporto in un impiego subordinato a tempo indeterminato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. n. 468 del 1997

    Richiamato insieme alle altre disposizioni sui lavori socialmente utili per escludere che la loro utilizzazione comporti di per sé instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 2 d.lgs. n. 468 del 1997

    Usato nel contesto della disciplina dei LSU per sostenere la natura speciale e assistenziale del rapporto.

  • art. 4 d.lgs. n. 468 del 1997

    Richiamato come parte del regime dei lavori socialmente utili, incompatibile con la tesi di una subordinazione automatica.

  • art. 6 d.lgs. n. 468 del 1997

    Richiamato nel quadro normativo dei LSU senza che ne sia affermata una autonoma portata decisiva.

  • art. 8 d.lgs. n. 468 del 1997

    Interpretato nel senso che l’utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina, di regola, l’instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale di natura assistenziale.

  • art. 4 d.lgs. n. 81 del 2000

    Richiamato insieme alla disciplina dei LSU per escludere la configurabilità di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la subordinazione; la Corte rileva che la subordinazione non era stata dimostrata e che il motivo mirava a rivalutare il fatto.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte esclude la sua applicabilità perché manca il presupposto fondamentale della subordinazione e perché il rapporto è stato qualificato come speciale/assistenziale.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    Invocato dal ricorrente in relazione alla conversione del rapporto, ma ritenuto non conducente dalla Corte rispetto al caso concreto.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione alla pretesa disapplicazione delle norme interne per asserito contrasto con il diritto eurounitario.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte sottolinea che il caso riguarda una società in house e che comunque non è prospettabile la conversione richiesta.

  • art. 36 l. n. 183 del 2010

    Invocato dal ricorrente in via subordinata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 70 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato nel motivo relativo al lavoro accessorio e ai voucher.

  • art. 71 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato nel motivo relativo al lavoro accessorio e ai voucher.

  • art. 72 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato nel motivo relativo al lavoro accessorio e ai voucher.

  • art. 48 d.lgs. n. 81 del 2015

    Richiamato per sostenere i limiti del lavoro accessorio e l’assunto superamento degli stessi nel periodo pagato con voucher.

  • art. 49 d.lgs. n. 81 del 2015

    Richiamato nel quadro del lavoro accessorio retribuito con voucher.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la sua violazione non può essere dedotta per ottenere una diversa valutazione delle prove, salvo che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte o abbia espressamente disapplicato la regola di giudizio.

  • art. 116 c.p.c.

    Come per l’art. 115 c.p.c., la censura è stata ritenuta impropria se diretta solo a contestare il prudente apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte osserva che il ricorso non superava il limite della rivalutazione del fatto e non documentava adeguatamente le prove asseritamente decisive.

  • art. 421 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro, ma la Corte non ravvisa omissioni censurabili in sede di legittimità.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 421 c.p.c. per lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi.

  • art. 1344 c.c.

    Invocato nel quarto motivo in relazione alla disciplina del lavoro accessorio e ad una presunta interposizione/elusione normativa.

  • art. 18 d.l. n. 112 del 2008

    Richiamato dalla Corte per affermare che, per le società in house, il reclutamento del personale è soggetto a procedure selettive pubbliche e che non è ammessa la conversione del rapporto.

  • L. n. 133 del 2008

    Richiamata in quanto legge di conversione del d.l. n. 112 del 2008, rilevante ai fini temporali dell’applicazione dell’art. 18.

  • art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla Corte come parametro pubblicistico di trasparenza, oggettività e imparzialità nelle assunzioni delle società in house.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    Invocato dal ricorrente come parametro di tutela risarcitoria/indennitaria in alternativa alla conversione.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese di lite a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del contributo unificato დამატivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato in tema di doppia conforme e limiti al sindacato sul fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazioni di legge, vizi motivazionali e censure di fatto; nel caso concreto ritiene inammissibili i motivi perché mirano a una rivalutazione del merito e non integrano un vizio scrutinabile nei limiti del ricorso per cassazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione alle sole ipotesi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, autonomi e chiaramente riconducibili a una delle categorie di censura previste dall’art. 360 c.p.c.; la commistione di profili diversi nello stesso motivo può determinare inammissibilità.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito: le censure che mirano a rivalutare prove, fatti e qualificazione fattuale del rapporto sono inammissibili salvo il rigoroso vizio di omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla legge.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso la regola del libero convincimento; non basta contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Per i lavoratori socialmente utili, la mera utilizzazione presso l’ente non comporta automaticamente l’instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro subordinato; occorre allegare e provare elementi concreti di attività eccedenti il perimetro del rapporto speciale.
  • In presenza di rapporti svolti presso società in house soggette alla disciplina pubblicistica del reclutamento, non è ammissibile la conversione automatica del rapporto irregolare in contratto subordinato a tempo indeterminato.
  • La censura di omessa o insufficiente motivazione è oggi ammissibile solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia dato prevalenza a talune prove rispetto ad altre.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoAppalto e somministrazione
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.