Cassazione Civile, Ordinanza n. 09830/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di una persona che sosteneva di aver lavorato, dal 1972 al 2013, presso il laboratorio/negozio di pellicceria del de cuius in assenza di regolare assunzione, chiedendo il riconoscimento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato "in nero". La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provata la subordinazione, valorizzando la genericità delle testimonianze e una serie di circostanze incompatibili con il lavoro dipendente: cessazione dell'attività del preteso datore nel 1998, prosecuzione dell'attività da parte della lavoratrice, successiva locazione dell'immobile alla stessa, uso di mezzi propri, svolgimento di attività per conto proprio, importi retributivi annuali variabili e progressivi, e titolarità di partita IVA per un periodo significativo. Nel ricorso per cassazione sono stati formulati due motivi: con il primo si denunciava violazione dell'art. 2094 c.c. e vizio motivazionale per mancata valutazione degli indici presuntivi della subordinazione e degli ulteriori elementi probatori; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 2094, 2730, 2735 e 116 c.p.c. per omessa valutazione di una pretesa prova legale di natura confessoria (documento del 13 marzo 2015 contenente rinuncia/quietanza) e di un mastrino con i pagamenti della retribuzione, oltre a omesso esame di tali dati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito fosse congrua e legittima, poiché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la subordinazione in base alla valutazione complessiva delle prove, evidenziando l'assenza di assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare. Ha inoltre escluso che i motivi di ricorso introducessero un reale vizio di legittimità, rilevando che essi miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in cassazione. Il documento del 13 marzo 2015 non è stato considerato confessorio in quanto proveniente dalla stessa lavoratrice, e il mastrino è stato già valutato dalla Corte d'appello, che ne aveva tratto argomenti contrari alla subordinazione. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La subordinazione richiede l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore; la sua mancanza esclude il rapporto di lavoro subordinato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non singole risultanze istruttorie o questioni già apprezzate dal giudice di merito.
La confessione non è integrata da una dichiarazione proveniente dalla stessa parte che la invoca; nel caso esaminato il documento prodotto non aveva valore confessorio nei confronti della controparte.
Il documento richiamato non è stato ritenuto confessione stragiudiziale idonea a imporre una diversa decisione, anche per la mancanza di specificazione del titolo e del quantum rinunciato.
La valutazione delle prove resta affidata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura a quella compiuta dal giudice di appello.
Il fatto storico decisivo, ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, deve essere allegato e provato come costitutivo della pretesa; non bastano contestazioni sulle singole prove.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, è dovuto il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi a oggetto l'accertamento della subordinazione, il giudice di merito deve valutare complessivamente gli indici sintomatici del rapporto, ma la loro apprezzazione resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non apparente.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova ponderazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto storico compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non singole risultanze istruttorie, documenti già valutati o meri argomenti difensivi.
- Ai fini della subordinazione ex art. 2094 c.c. sono centrali l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore e la cd. doppia alienità dell'organizzazione e del risultato; la loro assenza depone per la natura non subordinata del rapporto.
- Una dichiarazione proveniente dalla stessa parte che la invoca non integra, di per sé, prova confessorio nei confronti dell'altra parte; inoltre, un documento di rinuncia/quietanza privo di specificazione del titolo e del quantum non è sufficiente a fondare un diverso esito probatorio.
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